Area B | Calendario dei divieti

In questa pagina puoi consultare il calendario dei divieti, in base alla classe dei veicoli. 

Inoltre, puoi

Divieti già in vigore

  • M2, M3 benzina di classe Euro 0, I
  • M3 TPL diesel di classe Euro 0, I, II senza FAP
  • M2, M3 non TPL diesel di classe Euro 0, I, II senza FAP
  • M2, M3 diesel di classe Euro III senza FAP
  • M2, M3 Euro III diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
  • M2, M3 Euro III diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh
  • M2, M3 Euro 0, I, II, III diesel con FAP after-market, installato dopo 31/12/2018, con classe massa particolato inferiore a Euro IV
  • M2, M3 a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0,I,II,III
  • M2, M3 diesel di classe Euro IV senza FAP
  • M2, M3 Euro IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
  • M2, M3 Euro IV diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV
  • M2, M3 doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro IV.

Dal 1° ottobre 2024:

  • M2, M3 benzina di classe Euro II
  • M2, M3  Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh
  • M2, M3 Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV
  • M2, M3 diesel di classe Euro V senza FAP
  • M2, M3 Euro V diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
  • M2, M3 Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro VI

Dal 1° ottobre 2025

  • M2, M3 benzina di classe Euro III

Dal 1° ottobre 2028

  • M2, M3 benzina di classe Euro IV

Dal 1° ottobre 2030

  • M2, M3 diesel Euro V con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh
  • M2, M3 Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa pari a Euro VI
  • M2, M3 diesel di classe Euro VI (gli autoveicoli saranno derogati dalle limitazioni: fino al 20° anno dalla data di prima immatricolazione, se immatricolati entro il 31/12/2020; fino al 14° anno dalla data di prima immatricolazione, se immatricolati dal 01/01/2021 al 31/12/2025).

Divieti già in vigore

  • Euro 0, 1 benzina
  • Euro 0, 1, 2, 3 diesel leggeri (N1) senza FAP
  • Euro 0, I, II, III diesel pesanti (N2-N3) senza FAP   
  • Euro 3 diesel leggeri con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
  • Euro III diesel pesanti (N2-N3) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
  • Euro 3 leggeri diesel (N1) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km
  • Euro III pesanti diesel (N2-N3) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh
  • Euro 0, 1, 2, 3 diesel leggeri (N1) con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4
  • Euro 0, I, II, III pesanti (N2-N3) con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro IV
  • Euro 0, 1, 2, 3 leggeri (N1) diesel e Euro 0, I, II, III (N2-N3) con FAP after-market installato dopo 30/04/2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4 - IV
  • a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0,1,2,3 Euro I,II,III
  • Euro 4 leggeri diesel (N1) e Euro IV pesanti (N2-N3) senza FAP
  • Euro 4 leggeri diesel (N1) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km
  • Euro IV pesanti diesel (N2-N3) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh
  • Euro 4 leggeri (N1) diesel e Euro IV (N2-N3) con FAP after-market installato dopo 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4 - IV
  • a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 4.

Dal 1° ottobre 2024:

  • Euro 2 benzina
  • Euro 3, 4 leggeri diesel (N1) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km
  • Euro 0, 1, 2, 3, 4 leggeri diesel (N1) e Euro , I, II, III, IV pesanti diesel (N2-N3) con FAP after-market installato entro 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4 - IV
  • Euro III, IV pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh
  • Euro 5 leggeri diesel (N1)
  • Euro V pesanti diesel (N2-N3) senza FAP
  • Euro V pesanti diesel (N2-N3) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
  • Euro V pesanti diesel (N2-N3) con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro VI

Dal 1° ottobre 2025:

  • Euro 3 benzina

Dal 1° ottobre 2028:

  • Euro 4 benzina
  • Euro 6 diesel leggeri A-B-C (N1)

Dal 1° ottobre 2030:

  • Euro V pesanti diesel (N2-N3) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh
  • Euro V pesanti diesel (N2-N3) con FAP after-market e con classe massa particolato pari a Euro VI
  • Euro 6 diesel leggeri D_TEMP – D (N1)
  • Euro VI pesanti diesel (N2-N3) (gli autoveicoli saranno derogati dalle limitazioni: fino al 20° anno dalla data di prima immatricolazione, se immatricolati entro il 31/12/2020; fino al 14° anno dalla data di prima immatricolazione, se immatricolati dal 01/01/2021 al 31/12/2025).

Divieti già in vigore

  • Euro 0, 1 benzina
  • Euro 0, 1, 2, 3 diesel senza FAP
  • Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4
  • Euro 3 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,025 g/km o senza valore
  • a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3
  • Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4
  • Euro 2 benzina
  • Euro 4 diesel senza FAP
  • Euro 4 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,0045 g/km o senza valore
  • Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km
  • Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4
  • Euro 4 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4
  • Euro 5 diesel
  • a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 4.

Dal 1° ottobre 2025

  • Euro 3 benzina

Dal 1° ottobre 2028:

  • Euro 4 benzina
  • Euro 6 diesel leggeri A-B-C

Dal 1° ottobre 2030:

  • Euro 6 diesel D_TEMP
  • Euro 6 diesel D

Possono entrare fino al 30 settembre 2030:

  • Diesel Euro 0-1-2-3-4-5-6 e Euro 0-I-II-III-IV-V-VI con FAP o che certifichino l'impossibilità di installazione di un FAP.
     

veicoli trasporti speciali/uso specifico di classe Euro 6-VI saranno derogati almeno fino al 17° anno dalla data di prima immatricolazione.

Divieti già in vigore

  • a due tempi Euro 0, 1
  • a gasolio Euro 0, 1 (rif. Art. 53 "Nuovo codice della strada" - quali ad esempio: motocicli, motocarrozzette, quadricicli a motore, ecc)

Dal 1° ottobre 2025:

  • a due tempi Euro 2 e 3
  • a gasolio Euro 2 e 3
  • a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2

Dal 1° ottobre 2028

  • a benzina a quattro tempi Euro 3

Dal 1° ottobre 2030

  • a due tempi Euro 4
  • a gasolio di classe Euro 4, 5

Accesso senza registrazione alla piattaforma online di Area B

  • velocipedi
     
  • autoambulanze
     
  • veicoli delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Polizia Locale, della Croce Rossa Italiana, degli Ospedali, della ATS, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile che siano riconoscibili dai sistemi automatici degli accessi in virtù della targa speciale
     
  • veicoli con contrassegno per la disabilità rilasciato dal Comune di Milano il cui titolare sia a bordo del veicolo, in quanto tale adempimento viene espletato al momento del rilascio del Pass Disabili


Accesso con obbligo di registrazione del veicolo alla piattaforma online di Area B  (vedi in questa pagina la sezione Utilizza i servizi)

  • veicoli con contrassegno per la disabilità rilasciato fuori Milano, il cui titolare sia a bordo del veicolo e la cui targa sia stata comunicata prima dell'utilizzo mediante la registrazione obbligatoria (per ulteriori informazioni visitare Mobilità - Servizi per le disabilità)
     
  • veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori
    - la registrazione deve essere completata prima dell’accesso alla ZTL
    - il periodo di validità della registrazione della targa decorre dal giorno di inserimento nel servizio online Area B, è correlato al titolo giuridico di disponibilità del veicolo, non potrà eccedere il limite massimo di 1 anno
     
  • veicoli di proprietà o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alle Associazioni che esercitano attività riconosciuta di primo soccorso o trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza, agli Ospedali, alle ATS, ai Vigili del Fuoco, delle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di protezione civile non sono riconoscibili dai sistemi di rilevazione automatica degli accessi
    Allegare la seguente documentazione:
    - carta di circolazione del veicolo (nel caso di Organizzazioni Operanti in materia di Protezione Civile, sulla carta di circolazione deve essere indicato “l’uso di Protezione Civile”)
    - verbale di consegna per i veicoli in leasing o noleggio.
    La registrazione deve essere completata prima dell’accesso alla ZTL.
    Il periodo di validità della registrazione della targa decorre dal giorno di inserimento nel servizio on line Area B, è correlato al titolo giuridico di disponibilità del veicolo, non potrà eccedere il limite massimo di 1 anno
  • veicoli di proprietà o in uso esclusivo a Enti riconosciuti dall’Amministrazione comunale di Milano o da altre istituzioni preposte che agiscono nel settore dell’assistenza socio sanitaria per l’espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica la cui sede di servizio è all’interno del Comune di Milano.
    Allegare la seguente documentazione:
    - carta di circolazione del veicolo
    - verbale di consegna per i veicoli in leasing o noleggio
    - copia del titolo giuridico necessario a verificare la disponibilità di una sede operativa all’interno della ZTL AreaB.
    La registrazione deve essere completata prima dell’accesso alla ZTL.
    Il periodo di validità della registrazione della targa decorre dal giorno di inserimento nel servizio on line Area B, è correlato al titolo giuridico di disponibilità del veicolo, non potrà eccedere il limite massimo di 1 anno.

Per sapere a quale classe appartiene il tuo veicolo, verificane dati e caratteristiche sul libretto di circolazione. Ecco cosa cercare:

  • classe del veicolo: il campo di riferimento è il J
    - gli “Autoveicoli leggeri” sono classificati come M1 e N1, i restanti rientrano nella categoria “Autoveicoli pesanti”  
  • valore del contributo emissivo di CO2: il campo di riferimento è il V7
  • valore delle emissioni di particolato: il campo di riferimento è il V5
  • classe ambientale di omologazione CE (classe EURO): il campo di riferimento è il V9, ulteriormente dettagliato nel terzo riquadro. Per sapere in quale classe rientra il tuo veicolo scarica la Tabella Direttive CEE

Hai un veicolo diesel?

  • la Tabella Direttive CEE ti dice anche se rientra nella categoria dei Diesel Leggeri o Diesel Pesanti
  • ricorda che devi rispettare anche le limitazioni di Regione Lombardia per i diesel in classe Euro vietata.

MTA.AreaB@comune.milano.it

Aggiornato il: 26/09/2024