Inquinamento acustico

Verifica dei livelli fonometrici
A seguito della presentazione del modulo di segnalazione, compilato in modo pertinente, l'Area Energia e Clima provvederà ad inviare apposita comunicazione di avvio del procedimento per presunto inquinamento acustico al soggetto disturbante. A tale comunicazione, con la quale si chiede di effettuare le verifiche previste dalla normativa sul rumore, verrà allegata una copia del modulo di segnalazione, in quanto tali verifiche dovranno essere effettuate dal tecnico incaricato dal soggetto disturbante all'interno dell'appartamento della persona che ha presentato l'esposto.

L'Unità agenti fisici non può prendere in carico i seguenti casi:

  • rumori determinati da impianti comuni del proprio condominio (ascensore, caldaia condominiale, autoclave, impianti di climatizzazione/condizionamento condominiali, ecc.);
  • rumori determinati dal funzionamento di impianti e/o attrezzature in uso ad abitazioni private;
  • casi in cui il disturbo provenga da fondi/proprietà vicine, non interessati da attività produttive, commerciali o professionali (es. vicino che suona la batteria, canta e/o ascolta musica ad alto volume o cane che abbaia).

In tali casi la questione deve essere trattata in sede di regolamento condominiale e successivamente, se non risolta, per vie bonarie o per vie legali. Può essere eventualmente contattata la Polizia Locale per le azioni di competenza in merito all'Ordine Pubblico.

Non rientrano nelle competenza dell'Area Ambiente ed Energia:

  • lavori edili effettuati all'interno delle singole unità immobiliari di un condominio
  • attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche, elettriche, fognature, acqua potabile, gas, ecc.)
  • operazioni effettuate per fronteggiare o evitare il verificarsi di situazioni di pericolo o stati di necessità
  • pubblicità elettorale.

Deroghe ai limiti di rumore per attività temporanee
Alcune attività temporanee possono chiedere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore.

Quando non serve richiedere l'autorizzazione in deroga
Non occorre presentare richiesta per:

  • comizi politici e sindacali
  • manifestazioni commemorative pubbliche
  • processioni religiose di qualsiasi confessione
  • che comportino l’utilizzo di attrezzature di amplificazione per un periodo inferiore alle 4 ore e che si svolgano nella fascia oraria dalle 8:00 alle 20:00.

Unità agenti fisici
Si invita a comunicare con l’ufficio tramite la casella di posta elettronica dta.agentifisici@comune.milano.it o PEC agentifisici@pec.comune.milano.it, lasciando un recapito telefonico per eventuale contatto da parte dell’ufficio.

Qualora non fosse possibile contattare l’ufficio nelle modalità suindicate, per informazioni e chiarimenti sui procedimenti amministrativi di competenza dell’Unità e sulle relative procedure d’ufficio, si invita a contattare il numero telefonico 02 884.67751 lunedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

 

Legge 26 ottobre 1995, n. 447
- le norme applicabili sono quelle relative al disturbo della quiete pubblica, disciplinato dall’art.659 c.p. e al divieto di immissioni intollerabili di cui all’art. 844 c.c.

D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”

D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447”

Legge regionale 10 agosto 2001, n.13 “Norme in materia di inquinamento"

Aggiornato il: 30/07/2024