Applicazione del Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali
Approvato nel febbraio 2020, il Regolamento si rivolge a tutti i cittadini di Milano. Alcuni articoli sono diretti in modo particolare ai singoli cittadini e/o ai commercianti, altri a imprese e professionisti che lavorano nell’edilizia, ad amministratori di condomini. In questa pagina forniamo una guida ai contenuti più rilevanti e alle principali novità. Il testo integrale è disponibile per la lettura e il download.
Per orientare i lettori nella lettura del Regolamento evidenziamo di seguito alcuni articoli, suddivisi per potenziali gruppi di interesse.
Singoli cittadini (e commercianti)
- Iscrizione degli animali all’Anagrafe Regionale - art. 6
- prescrizioni per tutelare il benessere degli animali tenuti in abitazioni ed esercizi commerciali - articoli 7-13
- accesso e conduzione degli animali nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, aree verdi, mezzi pubblici di trasporto, strutture socio-sanitarie, raccolta delle deiezioni - articoli 16-21
- detenzione amatoriale di determinate specie animali, consentita o vietata - articoli 23, 24
- manifestazioni con animali - art. 28
- colonie feline, canile e gattile del Comune - articoli 29, 36, 37
- interazioni con la fauna selvatica in città - articoli 31, 32
Commercianti (e singoli cittadini)
- Iscrizione degli animali all’Anagrafe Regionale - art. 6
- prescrizioni per tutelare il benessere degli animali tenuti in abitazioni ed esercizi commerciali - articoli 7-13
- accesso degli animali nei luoghi aperti al pubblico - art. 16
- vendita, ricovero e toelettatura di animali da affezione - art. 26
- vendita di animali all’aperto - art. 27
- metodi di gestione e uccisione crostacei vivi destinati all’alimentazione umana - art. 33
Imprese e professionisti che lavorano nell’edilizia, Amministratori di condomini, singoli cittadini
- uso dei dissuasori di appoggio per uccelli - art. 31
- gestione del verde in rapporto ai periodi riproduttivi della fauna - art. 31
- interventi edilizi in rapporto alla nidificazione di rondini e balestrucci - art. 31
- gestione di superfici vetrate o riflettenti e il pericolo di impatto dell’avifauna - art. 31
- interventi edilizi in presenza di nidi di rondoni - art. 32
Per una piacevole convivenza tra cani e persone, la parola cruciale è “educazione”, in particolare da parte dei proprietari, affinché:
- comprendano i comportamenti del proprio cane e ne prevengano i comportamenti indesiderati in ambiente urbano e extracittadino,
- siano consapevoli delle loro responsabilità civili e penali.
Con tale obiettivo, l’ATS Milano Città Metropolitana (di seguito ATS Milano) e il Comune di Milano, grazie anche alla esperienza pregressa dei corsi in webinar “patentini cane speciale” del Comune di Milano, hanno organizzato un corso “Patentino” in modalità FAD (formazione a distanza), che prevede un percorso formativo gratuito che ha carattere di obbligatorietà per:
- i cittadini di ATS Ml, proprietari di cani che si sono resi responsabili di gravi lesioni nei confronti di persone o animali, con conseguente formalizzazione da parte di ATS Milano dell’ordinanza prevista ai sensi della D.d.g. 14 ottobre 2010 - n. 10401 di Regione Lombardia;
- i cittadini del Comune di Milano proprietari dei cani appartenenti alle razze di cui all’art. 8 comma 2 del “Regolamento per il benessere e la tutela degli animali del Comune di Milano” che devono obbligatoriamente conseguire il previsto “Patentino cane speciale”.
L’evento formativo, solo in un secondo momento che verrà opportunamente pubblicizzato, potrà essere fruibile anche a titolo volontario per le persone che già posseggono un cane o intendano acquistarlo o prenderlo in affido, al fine di acquisire maggiori conoscenze per una migliore gestione dei loro animali e favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il relativo proprietario.
Il Regolamento prevede alcune deroghe a importanti disposizioni riguardanti l'accesso ai luoghi aperti al pubblico, la detenzione e la vendita di animali.
Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di richiesta delle deroghe consulta il link nella sezione Utilizza i servizi presente in questa pagina.
In molti edifici sono presenti superfici vetrate riflettenti di grandi dimensioni, che possono riflettere immagini di nuvole, cielo, alberi ecc. La vetrata non è percepita dagli uccelli come barriera da evitare e la collisione con essa porta, generalmente, alla loro morte. Più della metà degli impatti si verifica nella parte tra il piano terra e il terzo piano. Lo stesso problema si crea con le barriere trasparenti, spesso ai margini di strade e autostrade.
Per ridurre le probabilità di collisione, il Regolamento obbliga proprietari e amministratori di edifici dotati di questo tipo di superfici ad adottare soluzioni preventive e incoraggia costruttori e architetti a intervenire sin dalla fase di progettazione. Inoltre invita i cittadini a monitorare il fenomeno e a segnalarlo alle Autorità (art. 31, comma 13).
Quale rimedio?
In linea generale si tratta di interrompere la continuità della grande superficie riflettente, suddividendola in superfici più piccole che vengano percepite dagli uccelli come una barriera. È sufficiente utilizzare strisce o figure adesive, che possono essere anche gradevoli dal punto di vista estetico.
Per documentarsi, suggeriamo il documento Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli, prodotto dalla Stazione Ornitologica Svizzera, 2016.
Per ulteriori informazioni
- rivolgersi alla LIPU
- lipu.it
- milano@lipu.it - contattare l’Ufficio Tutela Animali
- e-mail: m.ufficiotutelaanimali@comune.milano.it
- pec: tutela.animali@pec.comune.milano.it
Per inviare segnalazioni
Costruiti all’interno di cavità, fessure, nicchie, buche pontaie, coppi e cassonetti delle tapparelle, i nidi dei rondoni vengono riutilizzati nel corso degli anni.
Le cavità nido sono quindi una risorsa da tutelare anche al di fuori della stagione riproduttiva. Ecco perché, in caso di interventi che per ragioni progettuali debbano occludere fessure ospitanti nidi di rondone, si dovrà procedere come compensazione ad apporre altrettanti nidi artificiali.
Come fare?
Le Linee Guida per la tutela dei rondoni nell’ambito degli interventi edilizi, sviluppate da Progetto Natura Onlus nell’ambito del progetto SOS Rondoni, indicano le procedure da seguire per la tutela dei nidi in caso di interventi edilizi e riportano un primo dettagliato elenco degli edifici dove nidificano le colonie più importanti. Un elenco più dettagliato, con il posizionamento degli edifici, è disponibile su una mappa di Google.
Il Garante degli Animali potrà fornire consulenza, avvalendosi del supporto di esperti.
Da notare che i rondoni e le loro uova sono protetti ai sensi di legge.
Riferimenti normativi
- Legge 157/92
- Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali - art. 32
L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare – EFSA – conferma che i crostacei decapodi sono in grado di provare dolore e stress.
Nel rispetto di questa premessa, il Regolamento fornisce i principali accorgimenti da adottare nel ciclo gestionale dei crostacei vivi destinati all’alimentazione umana: aragoste, astici, granciporri, granseole.
Conservazione
Aragoste, astici, granciporri e granseole vivi per l’alimentazione, nelle diverse fasi del commercio, possono essere conservati in contenitori isotermici a bassa temperatura o in acquari dotati delle caratteristiche definite nel Regolamento.
Vendita
La vendita di crostacei vivi è consentita solo nel commercio all’ingrosso. Nella vendita al dettaglio, i crostacei devono essere uccisi dal venditore prima della consegna al consumatore. I crostacei devono essere comunque uccisi prima della cottura.
Alimentazione umana
I crostacei destinati all'alimentazione umana devono essere uccisi con le seguenti modalità:
- shock elettrico con apparecchiature validate allo scopo
- in subordine, distruzione meccanica del ganglio cerebrale, eseguita sul soggetto anestetizzato mediante raffreddamento. Si veda il documento del Centro di referenza Nazionale per il Benessere degli Animali a pagina 3
- nel caso dei crostacei mantenuti in contenitori isotermici, è anche possibile portarli a morte mediante rapido raffreddamento in aria (abbattitore termico).
Riferimenti normativi
Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali - art. 33
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Aggiornato il: 20/05/2024