Quale documentazione va inserita nel calcolo del Contributo di Costruzione?
Il contributo di costruzione è così composto:
- oneri di urbanizzazione primaria;
- oneri di urbanizzazione secondaria;
- smaltimento dei rifiuti;
- contributo commisurato al costo di costruzione.
Gli importi da utilizzare per gli oneri di urbanizzazione, sono reperibili sul sito del Comune di Milano al seguente percorso:
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/urbanistica-ed-edilizia/contributo-di-costruzione
Si precisa che tali importi sono di “nuova costruzione”, in tutti i casi di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, sarà possibile ridurre gli stessi del 60%.
Per quanto riguarda il contributo commisurato al costo di costruzione, lo stesso deve essere calcolato nei seguenti modi distinti per destinazione d’uso:
INDUSTRIA:
nell’Industria non è previsto il conteggio del Costo di Costruzione, in sostituzione vi è lo Smaltimento Rifiuti, e il suo importo per mq di SL è reperibile sullo stesso documento che raccoglie gli oneri di urbanizzazione, pubblicato sul sito comunale.
RESIDENZA:
il costo di costruzione è determinato mediante la Tabella Ministeriale del D.M. 801 del 1977 determinando la classe dell’intero edificio secondo lo stato di progetto, per poi applicare la classe individuata al solo intervento edilizio di progetto.
Qualora non fosse possibile determinare la classe dell’intero edificio sarà possibile richiedere l’applicazione della classe massima (Classe XI^).
Le classi indicate nel citato D.M. sono undici, ed ognuna applica un incremento al prezzo base del Costo di Costruzione.
Si parte dalla classe I^ (nessun incremento) e si arriva all’incremento del 50% per la classe XI^.
La classe dell’edificio determina quale delle 3 aliquote si andrà ad applicare per determinare il contributo commisurato al costo di costruzione (7%, 10%, 20%).
TERZIARIO:
tra cui “locali di spettacolo, palestre, alberghi, commercio”, il costo di costruzione viene determinato con C.M.E. utilizzando i prezzi della camera di commercio di Milano, e si applica il 10% dell’ammontare dei lavori in progetto.
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, anche con demolizioni e ricostruzioni, il costo di costruzione non potrà mai essere superiore del 50% del valore della nuova costruzione, ai sensi dell’art. 48.6 della L.R. 12/2005 modificato dall’art. 4.1.h della L.R. 18/19.
FAQ SUE n. 35 - Pubblicata il 6 marzo 2020
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Aggiornato il: 24/11/2021