Quando sono previste maggiorazioni al contributo di costruzione per sottrazione di aree agricole nello stato di fatto?
Tutti gli interventi edilizi qualificati di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 lett.e) del DPR 380/01, che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati a due distinte maggiorazioni:
la prima maggiorazione del contributo di costruzione (Urb. 1° + Urb. 2° + S.r. + Costo costruzione), ai sensi del comma 2 bis dell’art. 43 L.R. 12/2005, è pari al 5% , e viene calcolata per tutti i titoli edilizi (ricadenti nel Dusaf) a partire dal 12/04/2009;
la seconda maggiorazione del solo onere commisurato al costo di costruzione, ai sensi del comma dell’art. 5 comma 10 della L.R. 31/2014, è pari a :
2) + 20 % SUL COSTO DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI ALL’ESTERNO DEL TUC
3) + 5 % SUL COSTO DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI ALL’INTERNO DEL TUC
4) e viene calcolata per tutti i titoli edilizi (ricadenti nel Dusaf) a partire dall’entrata in vigore della L.R. 31/2014.
Inoltre con l’entrata in vigore della L.R. 18/2019 è introdotta una ulteriore maggiorazione, in aggiunta alle due già esistenti, del solo onere commisurato al costo di costruzione pari al 30% (fatta salva diversa determinazione del Comune) per gli interventi non ricompresi nel tessuto urbano consolidato; pari al 20%, per gli interventi all’interno del tessuto urbano consolidato; pari al 50% per gli interventi di logistica o autotrasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione.
FAQ SUE n. 36 - Pubblicata il 6 marzo 2020
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Aggiornato il: 23/03/2020