A seguito di interventi eseguiti al piano soppalcato non computato in SL in unità immobiliare commerciale è necessario verificare gli atti di fabbrica per dimostrarne la liceità?
Si premette che, a seguito dell’entrata in vigore del PGT, efficace dal 5 febbraio 2020, vige la definizione di “Superficie Accessoria” (SA), contenuta nell’art. 5, comma 7 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, in coerenza con le definizioni tecniche uniformi di cui all’allegato B della DGR n. XI/695 del 24 ottobre 2018, per cui non è più possibile scomputare dalla Superficie Lorda (SL) i soppalchi di cui all’art. 99 comma 8 del vigente RE, in quanto non ricompresi nella definizione di superficie accessoria.
Quindi, se il soppalco è stato realizzato prima dell’entrata in vigore del vigente PGT, al di fuori dei requisiti indicati non era possibile prevedere altre opere sul soppalco.
E’ comunque possibile verificare gli atti di fabbrica tramite richiesta di visura degli atti e laddove i tentativi di reperimento di questi non fossero andati a buon fine, è possibile presentare attestazione della consistenza edilizia di cui all’allegato della Determinazione Dirigenziale n. 112/2018 PG 0326351/2018.
FAQ SUE n. 64 - Pubblicata il 6 marzo 2020
Aggiornato il: 23/03/2020