Con riferimento all’art. 97 del R.E., qual è la superficie minima dello studio privato del medico (non la sala di intervento) in un ambulatorio odontoiatrico?

L’art. 97 del Regolamento Edilizio (che stabilisce la superficie minima utile dei locali di abitazione e quindi del locale studio di 7 mq.) è contenuto nel Titolo II – Capo I  (Conformazione e dotazione degli edifici - dello stesso R.E). 

L’art. 85 – Campo di applicazione - stabilisce che i requisiti degli spazi di abitazione relativi alla superficie dei singoli locali (esclusi i servizi igienici), si applicano anche a uffici, negozi, studi professionali e laboratori, salvo diverse specifiche regolamentazioni. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché per particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche, socio assistenziali, ricettive ecc.).

Si specifica inoltre quanto indicato dall’art. 1 comma 5 del R.E. ove, in caso di contrasto, le norme di carattere igienico sanitario contenute nello stesso prevalgono sul Regolamento Locale di Igiene. 

FAQ SUE n. 71 - Pubblicata il 6 marzo 2020

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Aggiornato il: 23/03/2020