A quali interventi e da quale data si deve applicare il Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n°7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica?
Gli interventi tenuti al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrogeologica di cui all’art. 58 bis comma 2 della L.R.12/2005, sono specificati all’art. 3 del R.R. 23 novembre 2017 n. 7 e s.m.i.
Si evidenzia che a partire dal 01/01/2020, a seguito della scadenza dello specifico periodo di proroga, l’applicazione del suddetto regolamento riguarda anche i seguenti interventi:
- ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione totale, almeno fino alla quota più bassa del piano di campagna posto in aderenza all’edificio, e ricostruzione con aumento della superficie coperta dell’edificio demolito (art. 3 comma 2 lett. a R.R. n. 7/2017);
- ampliamenti (art. 3 comma 2 lett. b del R.R.):
- ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3 comma 1 lett. f del DPR 380/01.
A partire dal 28/05/2018 si applicano le misure regionali di invarianza idraulica e idrogeologica per gli ulteriori interventi indicati all’art. 3 del R.R., nel rispetto delle specifiche indicazioni relative al riferimento temporale contenute nell’art. 17 comma 3 del medesimo R.R.
Alla presentazione di PdC o SCIA occorre allegare:
progetto di invarianza idraulica e idrologica redatto da un tecnico abilitato e, in funzione della proposta progettuale, uno dei seguenti:
- istanza di concessione allo scarico presentata all'autorità idraulica competente, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale;
- richiesta di allacciamento presentata al gestore, nel caso di scarico in fognatura;
- accordo fra richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato.
FAQ SUE n. 76 - Pubblicata il 6 marzo 2020
Allegato - Le tempistiche di attuazione per le diverse tipologie di intervento risultano le seguenti
Tipologia di intervento |
Data di applicazione RR 7/17 |
1) Interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione totale, almeno fino alla quota più bassa del piano campagna posto in aderenza all'edificio, e ricostruzione con aumento della superficie coperta dell’edificio demolito |
01/01/2020 |
2) Interventi di nuova costruzione, esclusi gli ampliamenti |
28/05/2018 |
3) Ampliamenti |
01/01/2020 |
4) Interventi di ristrutturazione urbanistica |
01/01/2020 |
5) Interventi relativi a opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta (Edilizia libera), aventi:
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28/05/2018 |
6) Interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20 % del volume dell’edificio principale, aventi:
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28/05/2018 |
7) Interventi relativi alla realizzazione di parcheggi, aree di sosta e piazze aventi:
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28/05/2018 |
8) Interventi relativi alla realizzazione di aree verdi sovrapposte a nuove solette comunque costituite, qualora facenti parte di un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione compresi gli ampliamenti con esclusione delle sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta dell’edificio e di ristrutturazione urbanistica come sopra definiti, di opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni anche per le aree di sosta di cui al punto 5), interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20 % del volume dell’edificio principale di cui al punto 6), interventi relativi alla realizzazione di parcheggi, aree di sosta e piazze di cui al punto 7) |
28/05/2018 |
9) Interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e parcheggi, aventi le caratteristiche indicate dal R.R. n. 7 del 2017 con esclusione di: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ciclopedonale, stradale e autostradale, di ammodernamento (ad eccezione della realizzazione di nuove rotatorie di diametro esterno superiore a 50 m. su strade diverse dalle strade urbane di quartiere (tipo E), strade locali (tipo F), itinerario ciclopedonale (F-bis) classificate dal Nuovo Codice della Strada). Sono esclusi gli interventi di potenziamento stradale per le strade summenzionate e la realizzazione di nuove strade di tipo F-bis (itinerario ciclopedonale). |
28/05/2018 |
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Aggiornato il: 23/03/2020