Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo

Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.
Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.

Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:

Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora:

  • siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo
  • che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive

 

Regime amministrativo:
SCIA alternativa all’autorizzazione

Riferimento normativo:
D.P.R. n. 380/2001, art. 23, c. 01, lett. b)

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Aggiornato il: 24/03/2020