Area B | Deroghe per trasporto merci pericolose

I veicoli che trasportano merci pericolose di Classe 1 ADR possono accedere e circolare in Area B solo chiedendo una deroga.

Per chiedere la deroga devi avere un profilo attivo sulla piattaforma di Area B e aver registrato il veicolo da derogare.

L'Accordo ADR qualifica come merci pericolose di Classe 1:

  • materie esplosive: materie solide o liquide (o miscele di materie) che sono suscettibili, per  reazione chimica, di sviluppare gas a una temperatura, una pressione e a una velocità tali che  possano derivarne danni nelle vicinanze
  • materie pirotecniche: materie o miscele di materie destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche, autosostentantesi, non detonanti
  • oggetti esplosivi: oggetti contenenti una o più materie esplosive o pirotecniche
  • materie e gli oggetti qui sopra non menzionati, che siano fabbricati al fine di produrre un effetto pratico per esplosione o un effetto pirotecnico.

I veicoli che trasportano merci pericolose di Classe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ADR non necessitano di deroga.

Per l'accesso e la circolazione in Area B necessitano invece di una deroga:

  • veicoli EX II e EX III di proprietà o in uso ad aziende con sede operativa all’interno di Milano
    - i dati sono verificati dal Comune di Milano attraverso collegamenti informatici ai database del Registro Imprese dalla Camera di Commercio e della Motorizzazione
    - il periodo di validità della deroga non potrà eccedere il limite massimo di 1 anno
     
  • veicoli EX II e EX III di fornitori e/o clienti usuali diretti ad aziende e destinatari del trasporto con sede operativa all’interno di Milano
    in fase di registrazione gli interessati dovranno allegare:
    • carta di circolazione del veicolo
    • verbale di consegna per i veicoli in leasing o noleggio
    • documento di Trasporto (DDT) o in caso di veicoli merci provenienti dall'estero lettera di vettura internazionale (CMR) o certificazione attestante la durata contrattuale tra vettore e committente, destinatario o mittente (come da facsimile scaricabili nella sezione Allegati).

      La deroga decorre dal giorno di inserimento nel servizio online Area B fino alla sussistenza del titolo giuridico di disponibilità del veicolo e in coerenza con la documentazione allegata (DDT/CMR/Contratto). In ogni caso non potrà eccedere il limite massimo di 6 mesi.
       
  • veicoli EX II e EX III di fornitori e/o clienti occasionali diretti ad aziende e destinatari del trasporto con sede operativa all’interno di Milano
    - in fase di registrazione gli interessati dovranno allegare:
    • carta di circolazione del veicolo
    • verbale di consegna per i veicoli in leasing o noleggio
    • documento di Trasporto (DDT) o in caso di veicoli merci provenienti dall'estero lettera di vettura internazionale (CMR).

      La deroga decorre dal giorno di inserimento nel servizio online Area B fino alla sussistenza del titolo giuridico di disponibilità del veicolo e in coerenza con la documentazione allegata (DDT/CMR/Contratto). In ogni caso non potrà eccedere il limite massimo di 6 mesi.

Validità della deroga

  • Questo tipo di autorizzazione è obbligatorio in qualunque orario, indipendentemente dagli orari di attivazione di Area B. È quindi richiesto dal lunedì alla domenica, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, senza eccezioni
  • è obbligatorio richiedere la deroga prima dell’accesso ad Area B
  • la durata della deroga per ogni tipo di veicolo è specificata, caso per caso, nel paragrafo Quali veicoli devono richiedere la deroga.

Limiti della deroga

  • La registrazione della targa non deroga il veicolo dalle restrizioni applicabili sulla base delle prestazioni ambientali
  • non ha inoltre validità per le altre ZTL che si trovano all’interno di Area B (Area C e corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico).

MTA.AreaB@comune.milano.it

Aggiornato il: 16/06/2024