Domande e risposte sull'affido
Frequently Asked Questions
In questa pagina sono pubblicate le risposte alle domande più frequenti rivolte da chi è interessato all'affido.
E’ un intervento previsto e regolamentato con la L.184/83 modificata dalla legge 149/2001 ed è sempre disposto dal Servizio Sociale dell’Ente locale che si occupa della protezione, cura e tutela dei bambini/ragazzi.
Ogni bambino o ragazzo ha diritto ad avere una famiglia che lo ami e si prenda cura di lui, aiutandolo a crescere in modo sereno ed equilibrato. Ci sono famiglie che, per motivi diversi, per periodi più o meno lunghi, si trovano in situazione di difficoltà e ciò non consente loro di occuparsi delle esigenze dei figli. In queste situazioni l’affido consente ai bambini e ai loro genitori di trovare un aiuto/supporto in un’altra famiglia per il tempo necessario a superare le difficoltà.
La famiglia affidataria accoglie il bambino/ragazzo e, per un periodo della sua vita risponde ai suoi bisogni di cura, affetto ed educativi; una famiglia in più, che non cancella né dimentica la storia del bambino e il suo legame con la famiglia di origine.
Affidamento e adozione sono percorsi diversi, non sovrapponibili.
L’affido può essere di due tipi:
- consensuale, quando si realizza con il consenso della famiglia di origine
- giudiziale quando viene decretato con provvedimento del Tribunale per i Minorenni anche senza l’assenso della famiglia di origine.
A fronte di esigenze diverse, vi sono forme diversificate di affido familiare:
- a tempo pieno/residenziale: quando il minore vive con la famiglia affidataria giorno e notte per un periodo più o meno lungo, mantenendo rapporti periodici con la sua famiglia
- affido giornaliero: quando il minore trascorre con la famiglia affidataria alcune ore della giornata/della settimana, con continuità e regolarità. Questa forma di affido, in cui il bambino mantiene la convivenza con la sua famiglia di origine, consente un supporto significativo al minore e alla sua famiglia
- affido per weekend e vacanze: quando il minore trascorre con la famiglia affidataria periodi brevi, ben definiti e ripetuti nel tempo
- affidi leggeri e di solidarietà familiare.
Per ogni bambino/ragazzo i servizi sociali predispongono un progetto personalizzato di affido familiare che tiene conto sia della situazione ed esigenze del bambino e della sua famiglia di origine che delle caratteristiche e disponibilità della famiglia affidataria.
Sono bambini dalla tenera età sino ai 18 anni, italiani o stranieri - seguiti dai Servizi di Milano - che hanno necessità di sperimentare una relazione familiare di condivisione e cura.
Ogni progetto di affido familiare è personalizzato perché deve rispondere alle necessità delle diverse età, ai bisogni personali del bambino/ragazzo in relazione alle specifiche esigenze sue e della sua famiglia.
Possono diventare affidatari persone singole o coppie, con o senza figli, sposate o conviventi: non ci sono vincoli di età, istruzione o reddito.
Accogliere un bambino in affido coinvolge la famiglia nel suo complesso, per questo è necessario che tutti i componenti della famiglia siano d’accordo.
La L.149/01 stabilisce che l’affido può essere attuato anche da persone singole.
Come accade per tutti coloro che propongono la loro disponibilità, i colloqui di conoscenza consentono di mettere in luce/verificare il tipo di affido ”sostenibile” per la persona che si propone, in considerazione delle sue risorse, caratteristiche e organizzazione di vita.
Nella nostra esperienza questa disponibilità è maggiormente utilizzata per situazioni di bambini/ragazzi che, in considerazione della storia pregressa e dell’età, possono usufruire anche di una sola figura genitoriale. Quasi sempre i bambini in tenera età necessitano di una coppia genitoriale o famiglie con altri bambini.
L’art. 5 comma 1 della legge149/01 elenca i compiti delle famiglie affidatarie:
- provvedere alla cura, mantenimento, educazione del bambino/ragazzo
- garantire il rispetto della storia del bambino, delle sue relazioni significative, di affetti e identità culturale, sociale e religiosa
- assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia
- favorire il mantenimento dei rapporti del bambino con la sua famiglia e tutti gli altri eventuali soggetti coinvolti, secondo le indicazioni contenute nel progetto di affidamento
- partecipare agli incontri di verifica sull’affidamento, predisposti nel tempo con i servizi, con le modalità e scadenze previste dal progetto di affido
- partecipare alle attività di sostegno e formazione svolte dal servizio preposto all’affidamento al fine di promuovere occasioni di confronto e discussione sulle esperienze di affidamento (gruppi famiglie affidatarie).
Si può contattare:
Coordinamento Affidi del Comune di Milano
viale Sturzo, 49 (angolo Via Quadrio)
tel 02 884.63012/3
email PSS.FamigliaAffidi@comune.milano.it
oppure le organizzazioni del Privato Sociale che collaborano con il Comune di Milano.
Si, le famiglie che si rendono disponibili all’affido partecipano al percorso di informazione e approfondimento.
Il Coordinamento Affidi organizza un incontro informativo di gruppo, cui seguono due incontri formativi e un percorso di conoscenza individuale, che prevede alcuni colloqui e una visita domiciliare. Per le proposte formative delle organizzazioni del privato sociale che collaborano con il Comune di Milano si rimanda ai loro siti internet.
I colloqui di conoscenza, condotti da assistente sociale e psicologo, sono finalizzati a favorire nella coppia/persona singola una riflessione concreta condivisa con gli operatori sulla disponibilità/risorse della famiglia/persona. Nel caso di famiglie con figli, questi di norma sono conosciuti dagli operatori nella visita domiciliare.
Questo percorso, improntato ad un “dialogo riflessivo”, permette di declinare in modo concreto e fattibile la disponibilità, i limiti e le esigenze della famiglia che si propone per un affido, in relazione alle situazioni dei bambini e delle loro famiglie.
Concluso il percorso di conoscenza il Servizio Affidi del Comune di Milano verifica se tra i bambini/ragazzi in attesa di affido vi sia una situazione adeguata al tipo di affido concordato con la famiglia nel corso dei colloqui di conoscenza. Questa fase (abbinamento) richiede che vi sia compatibilità tra le caratteristiche ed esigenze del minore segnalate dai Servizi Sociali di zona che conoscono il bambino e la sua famiglia e quelle di coloro che si rendono disponibili all’affido. A volte questa fase richiede un po’ di tempo; d’altra parte nella nostra esperienza un buon abbinamento è premessa indispensabile per agevolare l’ andamento della relazione di affido e quindi il benessere di tutti i soggetti coinvolti.
Individuato il possibile abbinamento l’aspirante famiglia affidataria viene contattata per una proposta di affido. In questa fase gli operatori forniscono alla famiglia elementi di conoscenza sulla storia del bambino e della sua famiglia e esplicitano l’impegno che viene richiesto (previsione di durata- rapporti con famiglia di origine - particolari esigenze del minore ecc.). A seguito delle informazioni acquisite, la famiglia comunica agli operatori se ritiene di potersi impegnare per la situazione proposta.
A questo punto gli operatori che seguono il bambino e la sua famiglia di origine accompagnano e cadenzano l’avvio della conoscenza tra questi e gli affidatari.
Con il patto di affido, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, si definiscono e formalizzano gli impegni di ciascuno dei soggetti coinvolti. Questo documento favorisce la migliore evoluzione del progetto di affido e viene monitorato e aggiornato nel tempo con le modifiche necessarie.
La durata è diversa per ogni bambino/ragazzo in quanto è legata alla situazione e alle esigenze del minore e della sua famiglia e alla loro positiva evoluzione.
La legge stabilisce una durata di 2 anni, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
I Servizi del territorio, per legge è attribuita la responsabilità del progetto e la sua vigilanza, riferiscono al Giudice Tutelare (se l’affido è consensuale) e al Tribunale per i Minorenni (se l’affido è giudiziale) sull’andamento del progetto, l’evoluzione del bambino e della sua famiglia di origine e sulla eventuale necessità di proseguire l’affidamento.
Gli operatori che si occupano della situazione del bambino e della sua famiglia sono il principale riferimento della famiglia affidataria, che si rapporta costantemente con loro (in modo assiduo soprattutto all’inizio dell’affido) per essere orientate circa le decisioni da assumere per il minore.
Mentre gli aspetti di ordinaria amministrazione sono gestiti autonomamente dalla famiglia affidataria, le decisioni importanti per la vita del minore (es. scelte religiose, indirizzi scolastici, documenti per espatrio, interventi sanitari specialistici, periodi di vacanza lunghi o comunque realizzati in periodi in cui sono previsti incontri tra il bambino e i suoi familiari, attività svolte dal bambino che possano presentare qualche rischio) devono essere tempestivamente condivise con gli operatori di riferimento che coinvolgeranno la famiglia di origine per quanto di competenza.
Nel corso della definizione del patto di affido vengono segnalati dagli operatori gli aspetti che è necessario condividere maggiormente con i Servizi.
La regolamentazione dei rapporti tra il minore e la sua famiglia (cadenza e modalità) è stabilita dal Servizio Sociale, in considerazione della peculiarità di ogni situazione e delle eventuali disposizioni/limitazioni del Tribunale per i Minorenni.
La relazione tra genitori/familiari del bambino e la famiglia affidataria è differente a seconda del progetto di affido attivato per quel minore. La famiglia affidataria si attiene alle indicazioni dei Servizi con cui si confronta per chiarimenti/supporto.
All’inizio dell’affido la famiglia affidataria riceve dal Comune di Milano una lettera che attesta il collocamento del minore in affido familiare. Questo documento consente, nel caso di affidi residenziali (a tempo pieno), di richiedere l’iscrizione sanitaria e scolastica del minore affidato.
Sì, per tutto il periodo dell’affido i bambini/ragazzi usufruiscono di assicurazione infortuni e responsabilità civile stipulata dalla Regione Lombardia.
Vedi la Polizza Infortuni
Negli affidamenti di breve durata non viene effettuata nessuna variazione anagrafica.
Negli affidamenti a lungo termine l’iscrizione può avvenire solo previo accordo con il Servizio Sociale di riferimento, che ne verifica l’opportunità con riferimento alla situazione, anche giuridica, del minore e della sua famiglia di origine.
Se l’affido è residenziale (a tempo pieno), la famiglia affidataria concorda con il Servizio Sociale l’iscrizione nella scuola più opportuna per lui (generalmente la nuova scuola è vicino all’abitazione della famiglia affidataria o è quella frequentata dai figli della famiglia stessa).
La L.149/2001 prevede che “l’affidatario eserciti i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e le autorità sanitarie”, quindi gli affidatari mantengono contatti con gli insegnanti, firmano il diario, giustificano le assenze, autorizzano le uscite, partecipano alle elezioni degli organi collegiali scolastici.
Per decisioni importanti quali ad esempio il cambiamento di scuola, la scelta degli studi superiori ecc. occorre confrontarsi con il servizio sociale, che coinvolgerà i genitori del bambino per quanto di competenza (andranno concordate con i genitori attraverso il servizio sociale che segue il bambino).
Come detto in precedenza, la normativa vigente prevede che l’affidatario, in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale.
Spettano invece ai genitori naturali o al tutore le scelte straordinarie che richiedono una autorizzazione scritta, come ad esempio interventi chirurgici, vaccinazioni, somministrazione di terapie debilitanti: in questo caso occorre confrontarsi con il servizio sociale che coinvolgerà i genitori del bambino per quanto di competenza.
In caso di necessità e/o urgenza gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune per salvaguardare la salute del minore loro affidato (es. ricoveri o altri interventi di urgenza), dandone appena possibile comunicazione al Servizio Sociale competente.
In alcune situazione è possibile, per altre no. Occorre confrontarsi con il gli operatori del Servizio Sociale che seguono il minore e la sua famiglia. Vi sono infatti bambini sprovvisti di documenti validi per l’espatrio ed è quindi necessario che il Servizio Sociale coinvolga famiglia di origine o Tutore o, in loro sostituzione, il Giudice Tutelare per ottenere l’assenso all’espatrio.
Per i minori di nazionalità straniera la richiesta di documenti implica il coinvolgimento delle rappresentanze diplomatiche dei loro paesi di origine, può quindi trattarsi di una pratica complessa e lunga.
In ogni caso, sia che il minore affidato sia di nazionalità italiana o straniera, è opportuno attivare con alcuni mesi di anticipo la richiesta di documenti validi per l’espatrio.
Si. Il Comune di Milano corrisponde alla famiglia affidataria un contributo economico fisso mensile svincolato dal reddito (quota affido). La quota affido è diversificata a seconda del tipo di affido: la quota base di €. 480,00 (per affidi a tempo pieno residenziali) è incrementata per situazioni di particolare problematicità/impegno. Per gli affidi a tempo parziale il contributo previsto è inferiore.
La quota affido non costituisce reddito (DPR n.601/73 art. 34 3° comma). Qualora necessario -, e preventivamente concordato con il Servizio Sociale - l’Amministrazione, avvalendosi delle proprie disposizioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, può autorizzare il rimborso parziale o totale di spese straordinarie sostenute dalla famiglia affidataria in favore del minore.
Inoltre, per tutto il periodo dell’affido, il minore usufruisce di una apposita assicurazione per infortuni al minore o danni causati dallo stesso a terzi o alla famiglia affidataria (responsabilità civile). Attualmente sono previste agevolazioni anche per la frequenza di scuole e servizi per l’infanzia pubblici ubicati in Milano:
- refezione scolastica: prevista quota minima
- testi scolastici gratuiti per scuola primaria
- Nidi d’infanzia
- soggiorni in Casa Vacanza del Comune di Milano per bambini-ragazzi dai 3 ai 14 anni
- centri estivi nei nidi, scuole dell’infanzia e primarie.
In questo sito sono inserite le disposizioni per la fruizione dei servizi sopra indicati, comprendenti le agevolazioni previste per i minori in affido familiare.
"I minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sè stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo" (Circolare INPS 171 del 18.12.2014).
Il Coordinamento Nazionale Servizio Affidi ha sottoposto - tramite Comune di Firenze Presidenza pro tempore - al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i quesiti ricorrenti delle famiglie affidatarie sulla tematica.
Per approfondimenti
- leggi la risposta del Ministero
In base alla normativa vigente (L.149/01 art.38, comma 1, ex art.80 L.184/83) solo nel caso in cui il giudice, anche in relazione alla durata dell’affidamento, disponga nel provvedimento che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogate temporaneamente in favore dell’affidatario.
Il Coordinamento Nazionale Servizio Affidi ha sottoposto - tramite Comune di Firenze Presidenza pro tempore - al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i quesiti ricorrenti delle famiglie affidatarie, comprendenti anche questa tematica.
Per approfondimenti
- leggi la risposta del Ministero
La legge sul Diritto del minore ad una famiglia (L.149/01, art.38, comma 2) stabilisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, purché l’affidato risulti a carico (art.12 DPR 917/86 e successive modificazioni) e ciò sia comprovato da un provvedimento della Autorità Giudiziaria Minorile.
Occorre prestare attenzione per evitare che il minore risulti sia nella dichiarazione dei redditi della famiglia naturale, che in quella della famiglia affidataria.
La normativa vigente (L.149/01 art.38, comma 3) prevede che agli affidatari “si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri previsti per i genitori biologici”.
Normativa di riferimento
Legislazione per il sostegno alla maternità e paternità
- D.Lgs 151/2001 così come modificata dalla L.244 del 24 Dicembre 2007
- D.Lgs n. 115 del 2003
- Dlgs 80/2015
- L.104/1992 (minori disabili)
Gli stessi diritti spettano a lavoratori iscritti a gestione separata INPS
- Circolare INPS n.139/2002
- Circolare INPS n.16/2008: congedo maternità
- Circolare INPS n. 139/2015
- Messaggio 4805/2015 (precisazioni riguardanti minori disabili): congedo parentale
Link utili
Il Bonus Bebè a certe condizioni spetta anche ai minori in affido: per ogni precisazione vedi www.inps.it – assegno di natalità
Il Coordinamento Nazionale Servizio Affidi ha sottoposto - tramite Comune di Firenze Presidenza pro tempore - al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i quesiti ricorrenti delle famiglie affidatarie, comprendenti anche queste tematiche.
Per approfondimenti
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Aggiornato il: 19/10/2022