Assegno di maternità: beneficiari, requisiti
L'assegno di maternità è un contributo che spetta per ogni figlio/a nato/a, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Leggi la nota informativa per saperne di più.
La richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve avere il/la bambino/a nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con lui/lei.
La domanda per l’assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l’indennità di maternità erogata dall’INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità.
Inoltre possono richiedere l’assegno le donne che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Possono richiedere l'assegno anche le madri di:
- bambini in affidamento preadottivo;
- bambini ricevuti in adozione senza affidamento. In tali casi i minori non devono aver superato i 6 anni di età al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento. Per gli affidamenti e le adozioni internazionali i minori non devono, invece, aver superato la maggiore età;
- neonati riconosciuti dalla sola madre.
La domanda va presentata entro sei mesi dalla data del parto.
In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del/la minore nella famiglia anagrafica della donna che lo/la riceve in adozione o in affidamento.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 404,17 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 2.020,85 euro.
I requisiti di accesso sono:
- residenza nel territorio dello Stato al momento della nascita del/lla figlio/a o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un/una minore ricevuto/a in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
- residenza nel Comune di Milano al momento della presentazione della richiesta;
- trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
- cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- cittadinanza non comunitaria soggiornante di lungo periodo;
- cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso unico lavoro (famiglia, lavoro, attesa occupazione, assistenza minori) della durata superiore a sei mesi;
- cittadinanza non comunitaria in possesso di altro permesso di soggiorno di durata di almeno un anno;
- familiare di cittadino italiano, comunitario o di soggiornante di lungo periodo, titolare del diritto di soggiorno.
- i figli minori devono essere residenti nel Comune di Milano e iscritti nella stessa scheda anagrafica del/della richiedente, per tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno;
- essere casalinga o disoccupata o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall’Inps o dal datore di lavoro per il periodo di maternità, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno, ovvero a € 2.020,85 per l’anno 2024;
- non aver superato € 20.221,13 di valore ISEE per l’anno 2024 (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni);
- il figlio, la figlia, se non è nato/a in Italia o non è cittadino/a di uno Stato dell'Unione Europea deve essere in possesso del permesso di soggiorno, ossia deve essere iscritto/a sul permesso di soggiorno di uno dei genitori.
Tutti i requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio devono essere posseduti all’atto della presentazione dell’istanza, pena esclusione dallo stesso
Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISEE è composto da:
- richiedente;
- coniuge;
- altri soggetti componenti la famiglia anagrafica;
- minore per cui si richiede il beneficio.
Inoltre vanno considerati nel nucleo familiare:
- i soggetti a carico ai fini IRPEF anche se non presenti nella scheda anagrafica della richiedente;
- il coniuge non legalmente separato, ossia separato “di fatto”, anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica della richiedente.
I coniugi separati “di fatto” non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente quando si verificano le seguenti situazioni:
- quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell'Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
- quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- quando è stata proposta separazione in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.
Il diritto all'assegno decorre dalla data del parto, dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento e può durare per un periodo massimo di cinque mesi, a condizione che il/la neonato/a sia iscritto/a nella scheda anagrafica della richiedente per tutto il periodo.
Il diritto cessa qualora il/la neonato/a venga iscritto/a in una scheda anagrafica diversa da quella della richiedente; in questo caso il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare tale requisito.
È possibile richiedere informazioni, accedendo tramite la propria utenza SPID oppure scegliendo "Procedi senza registrazione".
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Aggiornato il: 05/03/2024