Ici
L'Ici era l’Imposta Comunale sugli Immobili, soppressa a decorrere dal 1/1/2012 e sostituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU).
- I proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Milano
- i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi
- il locatario nei contratti di leasing
- il concessionario nel caso di concessione su area demaniale.
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso.
Quindici giorni di possesso equivalgono, nel conteggio, a un mese. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi (es. 144,35 diventa 144,00), per eccesso se superiore a detto importo (es. 144,50 diventa 145,00).
Contitolarità
In caso di contitolarità (per es.: comproprietà, usufrutto, proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato a effettuare il versamento dell'imposta distintamente e per la parte corrispondente alla propria quota di titolarità.
Per le parti comuni dell'edificio (per es.: l'alloggio del portiere) il versamento può essere eseguito dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso.
Successioni
In caso di successione l'erede è tenuto a effettuare il versamento dell'imposta:
- a nome del de cuius, calcolando l'importo sulla base dei mesi e della quota di possesso fino alla data del decesso
- a nome dell'erede (o degli eredi), calcolando l'imposta sulla base dei mesi e della quota di possesso dalla data del decesso fino alla fine dell'anno (o fino alla data di vendita).
In caso di fallimento o liquidazione
Nell’ipotesi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, l’ICI viene determinata per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del provvedimento. Entro 3 mesi dalla data di trasferimento degli immobili, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore devono versare l’ICI relativa al periodo di durata della procedura. Non sono dovute sanzioni.
Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, avendo ivi la residenza anagrafica salvo prova contraria.
Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le unità pertinenziali, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione, classificate nelle categorie C/2, C/6 o C/7 purché appartengano, anche pro quota, al titolare dell’abitazione e siano dallo stesso utilizzate (art. 3 regolamento Ici).
Dall’anno 2008 l’abitazione principale è esente dall’Ici, limitatamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie da A/2 ad A/7.
Detrazioni
Per l'immobile classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibito ad abitazione principale è prevista una detrazione di € 104,00, rapportata ai mesi di possesso.
La detrazione di € 104,00 si applica anche alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non locate possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del Regolamento per l’applicazione dell’Ici.
Se l'immobile è adibito per l'intero anno ad abitazione principale di più contribuenti, la detrazione va divisa tra gli stessi in parti uguali e non in base alla quota di possesso.
Dall'anno 2008 il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni calcolate in proporzione alla quota posseduta. Questa disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. La stessa modalità di calcolo deve essere utilizzata dai coniugi assegnatari. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera come abitazione principale, con conseguente riconoscimento del diritto alla detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti affittata (art. 1, comma 4 ter, L. 75/1993).
L'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte restante, sull'imposta dovuta per le pertinenze.
Per quanto riguarda gli aspetti dichiarativi dell'imposta si invita a consultare i seguenti materiali:
A partire dal primo gennaio 2011 l’ICI si paga utilizzando esclusivamente il modello F24.
I codici da indicare sul modello F24 sono i seguenti:
- F205 - Comune di Milano
- 3940 – ICI abitazione principale
- 3941 – ICI terreni agricoli
- 3942 – ICI aree fabbricabili
- 3943 – ICI altri fabbricati
- 3906 – ICI interessi
- 3907 – ICI sanzioni
Per pagare gli avvisi di accertamento Ici:
1. indicare separatamente, distintamente per ogni anno e con i relativi codici:
- imposta
- sanzioni
- interessi
2. non barrare la casella “Ravvedimento operoso”
3. non effettuare arrotondamenti.
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Aggiornato il: 20/10/2023