Imposta di soggiorno: informazioni

Tutti i non residenti che soggiornano nelle strutture ricettive del territorio comunale di Milano devono pagare l’imposta di soggiorno.

Le entrate derivanti dall'imposta di soggiorno sono destinate ad interventi relativi a servizi turistici nonché al recupero e/o manutenzione dei beni culturali e ambientali della città di Milano.

Tutte le indicazioni per i gestori delle strutture ricettive si trovano nella pagina Imposta di soggiorno: istruzioni per i gestori, raggiungibile attraverso il link nella sezione Utilizza i servizi.

Le strutture ricettive si distinguono in alberghiere e extra alberghiere:

  • alberghiere
    • Alberghi o hotel
    • Residenze turistico-alberghiere
    • Alberghi diffusi
    • Condhotel
  • extra alberghiere
    • Case per ferie
    • Ostelli per la gioventù
    • Foresterie lombarde
    • Locande
    • Case e appartamenti per vacanze
    • Bed & breakfast
    • Rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi
    • Aziende ricettive all'aria aperta
    • Locazioni Brevi ex D.L. 50/2017

(Legge Regionale n. 27 del 1 ottobre 2015)

Con deliberazione n. 1456 del 26/10/2023 la Giunta Comunale ha approvato le seguenti tariffe dell'imposta di soggiorno a decorrere dal 1° gennaio 2024. 

Le tariffe si applicano per persona e per giorno di permanenza, prendendo come riferimento la registrazione presso la struttura e la categoria alberghiera o extra alberghiera:

Alberghi o hotel 1 Stella
Alberghi o hotel 2 Stelle
Alberghi o hotel 3 Stelle
Alberghi o hotel 4 Stelle
Alberghi o hotel 5 Stelle
Residenze turistico-alberghiere; 2 Stelle        
Residenze turistico-alberghiere; 3 Stelle
Residenze turistico-alberghiere; 4 Stelle
Campeggi
Ostelli per la gioventù
Case per ferie
Foresterie lombarde/Affittacamere
Case e appartamenti per vacanze
Bed & breakfast
Locande
Locazioni Brevi ex D.L. 50/2017
2,50 €
3,50 €
4,50 €
5,00 €
5,00 €
2,50 €
3,50 €
4,50 €
2,50 €
2,50 €
3,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €

Le tariffe si applicano per persona e per giorno di permanenza, prendendo come riferimento la registrazione presso la struttura e la categoria alberghiera o extra alberghiera:

  • 1*, RTA 2**
    • € 2,00
  • 2**, RTA 3***
    • € 3,00
  • 3***, RTA 4****
    • € 4,00
  • 4****, 5*****
    • € 5,00
  • strutture ricettive extra alberghiere (case e appartamenti per vacanze (CAV), case per ferie, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast)
    • € 3,00
  • ostelli per la gioventù, aziende ricettive all'aria aperta, altre strutture ricettive extra alberghiere
    • € 2,00

L’imposta dovuta può essere ridotta nei limiti del 50% per eventi congressuali e fieristici di rilevante importanza. L’agevolazione si applica se le strutture praticano una riduzione dei prezzi pari almeno al 20%.

In questi casi l'imposta di soggiorno può essere assolta direttamente dall'organizzatore, oppure dalla struttura ricettiva. Di seguito le modalità da seguire per la dichiarazione e il versamento in base all'alternativa scelta.

Imposta assolta dall’organizzatore
L’imposta deve essere versata preventivamente e cumulativamente all'inizio del soggiorno, per consentire al gestore della struttura ricettiva di precisare in fattura l’avvenuto assolvimento del tributo.

  1. L’ente organizzatore si accredita alla piattaforma SoggiorniAmo
  2. per ogni congresso, inserisce nel sistema il numero di partecipanti e il numero dei pernottamenti suddivisi per tariffa
  3. effettua il riversamento nelle casse comunali tramite l'avviso di pagamento PagoPA generato da SoggiorniAmo
  4. l'organizzatore rilascia al partecipante una ricevuta che attesta l’avvenuto pagamento dell’imposta
  5. il partecipante ne consegna una copia all'albergatore, il quale (soltanto al fine indicativo) dovrà inserire in SoggiorniAmo - nella riga “assolta dagli organizzatori di congressi” - il numero dei soggetti e il numero dei pernottamenti .

Imposta di soggiorno assolta dalla struttura ricettiva
La struttura procede al riepilogo trimestrale dell’imposta di soggiorno tramite SoggiorniAmo e inserisce nella riga “riduzione eventi congressuali":

  • il numero dei soggetti
  • il numero dei pernottamenti degli ospiti partecipanti al congresso.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo trasmette la dichiarazione cumulativa annuale.

L'imposta di soggiorno si paga al gestore della struttura ricettiva.

La ricevuta/fattura dovrà essere conservata per un periodo di almeno sei anni.

Per eventi congressuali, convegni o viaggi di gruppo l’assolvimento del tributo dovrà avvenire preventivamente, ossia all'inizio del soggiorno, per consentire al gestore della struttura ricettiva di precisare in fattura l’avvenuto assolvimento del tributo.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

  • i minori di 18 anni
  • i giovani fino a 30 anni che pernottano negli Ostelli per la Gioventù, gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative, così come definito dalla vigente normativa regionale
  • i familiari e/o affini o comunque accompagnatori, limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti in degenza nelle strutture sanitarie sul territorio della provincia di Milano. Per ottenere l’esenzione devono presentare un’attestazione in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, in cui si dichiara che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del familiare
  • i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie milanesi e della Provincia di Milano. L’esenzione si estende ai loro accompagnatori
  • chi soggiorna in residence, case e appartamenti per vacanze e nelle case per ferie gestite da enti no profit, come sopra individuati. L’esenzione si applica oltre il quattordicesimo giorno consecutivo di permanenza. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti
  • il personale appartenente alle forze dell’Ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggia nella Città di Milano e limitatamente al servizio medesimo
  • gli studenti universitari fino a 26 anni, iscritti agli Atenei milanesi, che alloggiano nelle strutture ricettive
  • le persone con disabilità e i loro accompagnatori
  • tutti i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione
  • chi è stato alloggiato nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche e/o dallo stesso Comune di Milano per far fronte a situazioni di emergenza sociale o di natura straordinaria.

Come ottenere l'esenzione
Chi ha diritto all'esenzione o alla riduzione dell'imposta deve compilare il modulo di autocertificazione disponibile nella sezione Allegati.

Imposta non applicabile per motivi di ordine e sicurezza

Solo il Comune di Milano - non l’ospite - comunica preventivamente alle strutture ricettive le motivazioni di ordine e pubblica sicurezza che consentono la non applicazione dell’imposta.

Visualizza i riferimenti normativi scaricabili

Decreto Legge n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020 
Legge Regionale n. 27 del 1° ottobre 2015
Decreto Legislativo n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017
Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, articolo 13
Regio Decreto n. 827/1924, art. 178, lett. e)

Aggiornato il: 21/03/2024