Imu
Imu significa Imposta Municipale Propria.
L’Imu è entrata in vigore nel 2012 ed è stata oggetto di successivi interventi legislativi:
- abolizione per l’abitazione principale - con alcune eccezioni - a partire dal 2014;
- abolizione della IUC nelle componenti Imu e Tasi vigenti fino all'anno 2019;
- nuova disciplina Imu dal 1° gennaio 2020.
Si ricorda che:
- l’Imu non si applica all’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la presente agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare;
- la base imponibile Imu è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, a condizione che:
- siano concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il comodante può peraltro possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
- acconto entro il 16 giugno
- saldo entro il 16 dicembre
È comunque possibile pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Per l’anno 2024 la scadenza dell'acconto è fissata al 17 giugno, ricadendo il termine legale di pagamento nella giornata di domenica.
Sono confermate per l’anno 2024 le aliquote già in vigore nell’anno precedente.
Nella formulazione attuale, l’Imu è dovuta per:
- immobili diversi dall’abitazione principale o assimilata, con l’eccezione di:
- abitazione principale iscritta in catasto in categoria A/1-A/8-A/9;
- pertinenze dell’abitazione indicata al punto precedente (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) - aree edificabili
- terreni agricoli.
Sono tenuti al pagamento dell’imposta:
- il proprietario o il titolare di altro diritto reale minore (es. l’usufruttuario, il titolare del diritto di superficie, il titolare del diritto d’uso e di abitazione).
- il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio
- il locatario finanziario, a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto
- il concessionario di aree demaniali
- l’amministratore di condominio (per conto di tutti i condomini) per i beni comuni censibili condominiali, quali portineria e parti comuni edificio.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
A partire dal 1° gennaio 2024, nel caso di esenzione dall’applicazione dell’IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, in quanto occupati abusivamente, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, l’obbligo dichiarativo deve essere assolto dal soggetto passivo esclusivamente in via telematica: in questi casi la dichiarazione deve essere trasmessa sia per dimostrare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, sia nel caso di cessazione del medesimo diritto.
A partire dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall’applicazione dell’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, in quanto occupati abusivamente, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Dal 2023 la riduzione IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, torna ad essere pari al 50%.
Per ogni ulteriore informazione sul punto consultare la “Risoluzione-n.-5-DF-del-2021-IMU-e-TARI-Residenti-allestero-firmata”
Dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni merce) finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Limitatamente all’anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%.
Per ogni ulteriore informazione sul punto consultare la “Risoluzione-n.-5-DF-del-2021-IMU-e-TARI-Residenti-allestero-firmata”
A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 si sono susseguiti, a partire dal D.L. 34/2020 (c.d. dl “Rilancio”), diversi provvedimenti normativi aventi ad oggetto l’esenzione dal pagamento dell’IMU.
Tra le principali misure adottate si ricorda:
- l’ abolizione della prima rata IMU, per l’anno 2020, in favore dei possessori di immobili:
- adibiti a stabilimenti balneari e degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro);
- rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni;
- l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’IMU, per l’anno 2020, oltre agli immobili indicati nei precedenti punti , anche agli immobili rientranti nelle seguenti categorie:
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo ecc.
- immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col DPCM 24 ottobre 2020 es: settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo ecc.
- riduzione alla metà dell’IMU 2021 dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con lo Stato italiano.
- l'esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021 per i seguenti immobili:
- stabilimenti balneari e stabilimenti termali;
- alberghi, pensioni e relative pertinenze ecc. purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo ecc.
- l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021.
Per ogni ulteriore informazione sul punto consultare le “Esenzioni Imu anni 2020-2021 emergenza sanitaria Covid 19”
Relativamente agli anni dal 2016 al 2019, consulta l'allegato "IMU 2016_2019.pdf"
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Legge n. 197/2022 – Legge di Bilancio per il 2023
Sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022
Legge n. 234/2021, art. 1 - Legge di Bilancio per il 2022
Decreto Legge n. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021
Decreto Legge n. 41/2021, “Sostegni"
Legge n. 178/2020 - Legge di Bilancio per il 2021
Legge n. 126/2020, art. 78
Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020, art. 8
Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, art. 9
Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, art. 78, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020
Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77, art. 177
Legge n. 160/2019 e s.m.i.
Delibera di Giunta comunale n. 270 del 19 febbraio 2016
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, commi 10 e seguenti
Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 23 giugno 2014 e Regolamenti allegati
Circolare MEF n. 1/2013 - Termine dichiarazione IMU
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - art. 1, commi 639 e seguenti
Decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013, convertito dalla Legge n. 5 del 29 gennaio 2014
Decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito dalla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013
Decreto legge n. 35 del 6 aprile 2013, convertito dalla Legge n. 64 del 6 giugno 2013
Decreto ministeriale del 30/10/2012, prot. 23899, pubblicato in G.U. n. 258 del 5 novembre 2012
Decreto legge n. 201, 6 dicembre 2011, art. 13, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011
Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 dell'11 ottobre 2010
Aggiornato il: 23/05/2024