Liti fiscali pendenti

L'articolo 1 commi dal 186 al 203 e comma 205 della Legge n. 197/2022, modificato dal Decreto legge n. 34/2023 ha previsto, anche per i Comuni, la possibilità di addivenire alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione, il cui ricorso sia stato notificato al Comune di Milano entro la data del 1 gennaio 2023.

Con deliberazione n. 14 del 23 marzo 2023, il Consiglio Comunale ne ha stabilito l’applicazione approvando il relativo Regolamento.

Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali il contribuente è tenuto a versare solamente l’intero tributo o parte di esso in relazione allo stato e al grado della controversia.

Atti definibili
La nuova definizione si riferisce alle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune in materia di ici, imu, tasi, tarsu, tares, tari, icp, imposta di soggiorno entro la data del 1 gennaio 2023.

Atti non definibili
La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi di rimborso, espressi o taciti.

Con riferimento alla data del 1 gennaio 2023 è dovuto: 

  • il 100% del valore della controversia se:
    - il ricorso notificato al Comune di Milano non è ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria
    - l'ultima pronuncia non cautelare deposita è favorevole al Comune di Milano
  • il 90% del valore della controversia nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione
  • il 40% del valore della controversia se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune di Milano
  • il 15% del  valore della controversia se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune.
  • il 5% del  valore della controversia nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per le quali il Comune di Milano sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

In caso di soccombenza reciproca è dovuto, sul valore della controversia

  • il 100% relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune di Milano;
  • il 40% relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, se l'ultima pronuncia non cautelare depositata è di primo grado; 
  • il 15% relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, se l'ultima pronuncia non cautelare depositata è di secondo grado

Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

  • il 15% del valore della controversia se il Comune di Milano è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia non cautelare depositata entro il 1 gennaio 2023
  • il 40% del valore della controversia in tutti gli altri casi

In caso di soccombenza parziale è dovuto rispetto al valore della controversia:

  • il 15% per la parte in cui è risultato soccombente il Comune di Milano
  • il 40% per la restante parte

 

Il valore della controversia è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all’irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall’ammontare delle sanzioni.

Scorporo degli importi già versati
Il comma 196 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 prevede lo scorporo dagli importi dovuti, sulla base delle percentuali sopra riportate, di quanto già versato “a qualsiasi titolo” in pendenza di giudizio, fermo restando che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme versate, ma eccedenti rispetto a quanto dovuto sulla base della definizione.

Per le controversie fino a 1.000 euro deve essere versato l’intero importo entro il 30 settembre 2023.

Per le controversie superiori a 1.000 euro è possibile effettuare:
- il pagamento integrale entro il 30 settembre 2023
- il pagamento rateale, versando la prima rata entro il 30 settembre 2023

Modalità di rateazione

L'ammontare della prima rata verrà stabilito in relazione al numero di rate prescelto, con un massimo di venti rate.
Per le rate successive alla prima, è prevista l'applicazione degli interessi, calcolati al saggio legale, decorrenti dal 1 ottobre 2023.

Il calendario delle scadenze successive alla prima, è il seguente:

  • 31 ottobre 2023
  • 20 dicembre 2023

A partire dal 2024 e per ciascun anno successivo:

  • 31 marzo
  • 30 giugno
  • 30 settembre
  • 20 dicembre

In alternativa, a scelta del contribuente, a decorrere dal mese di gennaio 2024 le rate successive alle prime tre potranno essere versate in numero massimo di 51 rate mensili di uguale importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese. Solo per il mese di dicembre la scadenza di pagamento sarà il giorno 20.

Versamento
Per il pagamento di ici, imu, tasi, tarsu, tares, tari si potrà utilizzare il modello F24, compilando la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali con i relativi codici tributo.

L'imposta di pubblicità dovrà invece essere versata attraverso bonifico bancario su IBAN IT18E0306901783100000000351

Mancato pagamento
Nel caso in cui non vengano rispettate le scadenze indicate, il Comune di Milano procederà a recuperare coattivamente gli importi dovuti e non versati, applicando le sanzioni previste dall’articolo 15ter del DPR 602/1973.

Per informazioni aggiuntive scrivere a:
definizionelitifiscali2023@comune.milano.it

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