Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti
L’art. 1, comma 2 della Legge Regionale 7 del 10 marzo 2017, definisce seminterrati i vani e locali situati su un piano con il pavimento che si trova ad una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il soffitto che si trova, anche solo in parte, ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.
Tali vani e locali possono essere recuperati a condizione che siano stati realizzati alla data di entrata in vigore della legge e che siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria.
Fermo restando il rispetto alle prescrizioni igienico-sanitarie il recupero dei vani e locali seminterrati è sempre ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie dei PGT e dei regolamenti edilizi. L’altezza interna dei locali destinati alla permanenza delle persone non deve essere inferiore a 2,40 metri, ferme restando le altezze minime previste dalla normativa per specifiche destinazioni d’uso dei vani e dei locali (es. per la residenza h. minima 2,70 m.) e ferme restando le norme vigenti in materia di ambiente e paesaggio.
Ai fini del contenimento dei consumi energetici, il recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico in conformità alle prescrizioni tecniche in materia contenute nelle norme nazionali, regionali e nei regolamenti vigenti.
Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di autonome unità ad uso abitativo, i comuni trasmettono alle Agenzie di tutela della salute (ATS) territorialmente competenti copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell’articolo 24 del d.p.r. 380/2001, che deve essere corredata da attestazione sul rispetto dei limiti di esposizione al gas radon stabiliti dal regolamento edilizio.
Le pareti interrate dovranno essere protette mediante intercapedini aerate o con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia.
Dovrà essere garantita la presenza di idoneo vespaio aerato su tutta la superficie dei locali o altra soluzione tecnica della stessa efficacia.
Per il recupero ad uso abitativo inteso come estensione di un’unità residenziale esistente e solo per locali accessori o di servizio è sempre ammesso il ricorso ad aeroilluminazione totalmente artificiale purché la parte recuperata non superi il 50 per cento della superficie utile complessiva dell’unità.
Per il recupero ad uso abitativo inteso come creazione di unità autonome, il raggiungimento degli indici di aeroilluminazione con impianti tecnologici non potrà superare il 50 per cento rispetto a quanto previsto dai regolamenti locali.
Per il recupero ad uso abitativo, per il calcolo dei rapporti aeroilluminanti la distanza tra le luci del locale e il fabbricato prospiciente dovrà essere di almeno metri 2,5.
Solo decorsi dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità i volumi dei vani e locali seminterrati recuperati posso mutare la destinazione d’uso.
Per maggiori approfondimenti consultare la normativa di riferimento richiamata.
In attuazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1 della L.R. 7/2017, il Consiglio Comunale con Delibera n. 27 del 23.10.2017 ha escluso le aree e gli immobili ricadenti nelle seguenti casistiche:
- Ambiti individuati nella Tav. G.06 “Carta della fattibilità geologica-Classificazione del territorio comunale” della Componente geologica, idrogeologica e sismica con la localizzazione delle diverse classi di fattibilità geologica F3 (fattibilità con consistenti limitazioni) e F4 (fattibilità con gravi limitazioni);
- Aree di applicazione delle disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) di cui alla D.G.R. 19 giugno 2017- n. X/6738, individuate dalla Direttiva “Alluvioni” 2007/60/CE-D.lgs. 49/2010, negli scenari di pericolosità P1,P2 e P3, come mappate dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico padano (PGRA) approvato con deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po, la cui cartografia è pubblicata sul geoportale di Regione Lombardia-Direttiva alluvioni 2007/60/CE-revisione;
- Fasce di rispetto assoluto dei pozzi di captazione ad uso idropotabile, individuate nella Tav.R.05”Vincoli amministrativi e di difesa del suolo” del Piano delle Regole;
- Gli immobili sottoposto a vincolo di tutela diretta o indiretta ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, qualora non abbiano ottenuto il nullaosta dalle competenti Amministrazioni preposte alla gestione del vincolo:
- Per la sola funzione residenziale, gli immobili inclusi nei NAF (Nuclei di Antica Formazione) ed individuati con apposita perimetrazione nella Tav. R.03 “NAF Centro Storico: Analisi dei valori storico-morfologici” del Piano delle regole, ad eccezione di locali seminterrati collegati a unità immobiliari residenziali direttamente soprastanti e che non possono essere funzionalmente disgiunte, purché di superficie non superiore all’unità immobiliare residenziale collegata.
- Gli immobili disciplinati dal piano dei servizi del vigente Piano di Governo del territorio.
- Per gli immobili ricadenti nelle aree individuate con classe di fattibilità geologica F2 (fattibilità con modeste limitazioni) è richiesta la verifica, da parte di un tecnico abilitato, della non interazione con le acque sotterranee di prima falda.
Oltre a tali ambiti esistono limitazioni anche per le parti di territorio per le quali sussistono situazioni di contaminazione oppure limitazioni derivanti da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate.
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Come presentare il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti con opere edilizie contestuali
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Il recupero dei vani e locali seminterrati non è qualificato come nuova costruzione e se conseguito con opere edilizie è necessario ottenere/presentare il titolo (CILA, SCIA, PDC) riferito alla specifica categoria d’intervento, determinata dalle opere edilizie da realizzare.
I costi per la presentazione variano in relazione al titolo.
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Aggiornato il: 28/10/2022