Autorizzazione paesaggistica ordinaria

L’autorizzazione paesaggistica è un provvedimento amministrativo obbligatorio per tutti gli interventi edilizi riferiti in aree sottoposte a vincoli di tutela paesaggistica.

Essa costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o altro titolo edilizio. 

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, hanno l'obbligo di presentare il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, astenendosi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta espressa autorizzazione. Non possono infatti distruggerli né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione (rif. D.Lgs. 42/04, art. 142, 136, 143, 157).
L’autorizzazione paesaggistica non è invece prescritta per:

  • “gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici” (D.Lgs. 42/04, art. 149);
  • gli interventi indicati nell’allegato “A” al DPR 31/2017.

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Aggiornato il: 04/04/2023