CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
La CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, è disciplinata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001-Testo Unico Edilizia introdotto dall’art. 3 d.lgs n° 222 del 2016.
La comunicazione di inizio lavori asseverata rappresenta il regime amministrativo utilizzabile ogni qualvolta deve essere realizzato un intervento edilizio di:
• manutenzione straordinaria “leggera”, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio (rif. attività n.3 Tabella A, Sez II, D.lgs 222/2016);
• restauro e risanamento “leggero”, qualora non riguardino parti strutturali dell’edificio (rif. attività n.5 Tabella A, Sez II, D.lgs 222/2016);
• eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (rif. attività n.22 Tabella A, Sez II, D.lgs 222/2016);
• opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato (rif. attività n.31 Tabella A, Sez II, D.lgs 222/2016);
• movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali (rif. attività n.32 Tabella A, Sez II, D.lgs 222/2016);
• serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola che presentino strutture in muratura (rif. attività n.33 Tabella A, Sez II, D.lgs 222/2016);
• realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale (rif. attività n.34 Tabella A, Sez II, D.lgs 222/2016);
L’interessato presenta la CILA, asseverata da un tecnico abilitato ossia iscritto ad un Albo professionale, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
Qualora per la realizzazione delle opere progettate occorra acquisire pareri o nulla osta o comunque atti di assenso, questi non potranno essere autocertificati, ma potranno essere acquisiti preventivamente alla presentazione della CILA. In questo modo, l’interessato può dare inizio ai lavori il giorno stesso dell’avvenuta presentazione all’Ufficio Protocollo dell’Area Sportello Unico per l’Edilizia.
Comunicazione di inizio lavori asseverata (Clausola residuale)
Sono realizzabili mediante CILA gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli artt. 6, 10 e 22 del D.P.R. 380/2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. (rif. attività n.30 Tabella A, Sez II, D.lgs 222/2016).
Consulta le Modalità di presentazione dei titoli/comunicazioni >>>
Nel caso di presentazione contestuale della CILA e della richiesta di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato si avvarrà della cosiddetta CILA con richiesta contestuale di atti presupposti e potrà dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia.
Nel caso l’intervento edilizio preveda l’obbligo di presentare comunicazioni o SCIA volte ad altre Amministrazioni o Enti l’interessato si avvarrà della cosiddetta CILA con altre comunicazioni o SCIA.
Nel caso l’inizio dei lavori avvenga prima di presentare la CILA, fatta salva l’avvenuta acquisizione degli eventuali atti di assenso, l’interessato potrà avvalersi della CILA in corso di esecuzione - cosiddetta CILA tardiva – e dovrà corrispondere la sanzione prevista per l’importo pari a € 333,00 (art.6-bis comma 5 D.P.R. 380/2001).
Il pagamento della sanzione avverrà esclusivamente attraverso PagoPA; l'avviso di pagamento verrà generato all’interno della piattaforma “Impresainungiorno”.
Nel caso i lavori fossero già terminati, fatta salva l’avvenuta acquisizione degli eventuali atti di assenso, l’interessato potrà presentare CILA per opere già eseguite – cosiddetta CILA a sanatoria - e dovrà corrispondere la sanzione prevista per l’importo pari a € 1000,00 (art. 6-bis comma 5 D.P.R. 380/2001).
Il pagamento della sanzione avverrà esclusivamente attraverso PagoPA; l'avviso di pagamento verrà generato all’interno della piattaforma “Impresainungiorno”.
La CILA - Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata come disciplinata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 - Testo Unico Edilizia introdotto dall’art. 3 d.lgs n° 222 del 2016 non prevede espressamente la variante.
Tuttavia, qualora in corso di esecuzione delle opere progettate con CILA, si intendano apportare modifiche progettuali la cui qualifica rientri tra quelle contemplate dallo stesso regime, ci si potrà avvalere dell’opzione intervento in modifica dei lavori di cui alla CILA comunicata in data con prot. prevista al punto C4 della sezione C (qualificazione dell’intervento) del Modulo Unico Titolare della modulistica Regionale unificata, includendo sempre nelle planimetrie, la rappresentazione dello stato “ante operam” che rappresenta lo stato di fatto della CILA originaria, oltre ai consueti stati di progetto e sovrapposizione rispetto alla prima progettazione.
I termini triennali per la presentazione della fine lavori decorrono dalla data di protocollazione della CILA originaria.
- nuove installazioni e modifiche di destinazioni d’uso di immobili finalizzate alla creazione di luoghi di culto;
- luoghi destinati a centri sociali, sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 52.3 bis 3ter, art. 33 3ter LR 12/2005);
- realizzazione di nuovi fabbricati su area agricola (art. 60 LR 12/2005).
Ultimato l’intervento, il titolare presenta la comunicazione di fine lavori.
Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate.
La presentazione deve avvenire entro tre anni dalla data di inizio lavori.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato che attesta contestualmente la regolarità di un'Impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi per tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale .
Le Amministrazioni pubbliche concedenti sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC non solo nell’ambito dei lavori pubblici ma anche nei lavori privati dell’edilizia, ai sensi dell’art. 90, lettera c, del D. Lgs. n. 81/2008 con le modalità di cui all’art. 43 D.P.R. n. 445/2000.
Pertanto nell’apposito spazio della modulistica regionale unificata e standardizzata relativa al “Modulo Unico Titolare” andranno indicati i dati identificativi relativi all’impresa.
E’ utile precisare che la regolarità contributiva, in quanto materia che riguarda la tutela dei lavoratori, rientra nella competenza del Ministero del lavoro e delle politiche previdenziali, che sono deputati anche a controlli sul cantiere.
Qualora a seguito dell’acquisizione d’ufficio si accertasse l’irregolarità contributiva, l’efficacia del titolo è da intendersi sospesa come previsto dall’art. 90.10 del D.lgs 81/2008, motivo per il quale verrà emessa sospensione del cantiere con successiva irrogazione di sanzione pecuniaria.
In tema di applicazione della normativa sul DURC alle imprese straniere che intendono esercitare attività edile in territorio italiano occorre distinguere fra:
-
Imprese edili straniere provenienti da Stati Extracomunitari,
-
Imprese edili straniere provenienti da Stati Comunitari.
Le imprese edili straniere con sede in uno Stato extracomunitario che distaccano lavoratori dipendenti in Italia, sono tenute ad applicare l’intera normativa contributivo-previdenziale italiana con conseguente obbligo per l’Impresa e per i suoi lavoratori di iscrizione all’INPS ed all’INAIL e con essa l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili e il vincolo al rispetto della disciplina vigente in materia di regolarità contributiva (possesso di DURC regolare);
Alle imprese straniere con sede in uno Stato comunitario che distaccano temporaneamente e legittimamente lavoratori dipendenti in Italia è applicabile la normativa contributivo-previdenziale vigente nel Paese di residenza del lavoratore ovvero dell’azienda. Pertanto tali Imprese non hanno l’obbligo di iscrizione all’INPS ed all’INAIL mentre hanno l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile solo qualora i datori di lavoro comunitari non procedano già a versamenti presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale nel loro Paese di origine che garantisca gli stessi standard di tutela ai lavoratori.
Si precisa che l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili non sussiste per le imprese francesi, tedesche ed austriache, per le quali i Paesi di provenienza hanno già sottoscritto con l’Italia, convenzioni bilaterali di reciprocità che prevedono il mantenimento dei versamenti contributivi presso
Per maggiori approfondimenti o dettagli relativi a tali adempimenti si rimanda alle informazioni contenute sui portali dei competenti Enti INPS, INAIL E CASSE EDILI.
Si ritiene utile evidenziare che:
- nel caso di Impresa edile straniera con sede in uno Stato Extracomunitario nell’apposito spazio della modulistica regionale unificata relativa al Modulo Unico Titolare occorrono inserire i codici/matricole INPS, INAIL e Cassa Edile;
- nel caso di Imprese edili straniere con sede in uno Stato comunitario, nell’apposito spazio della modulistica regionale unificata relativa al Modulo Unico Titolare, considerata la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile andrà indicato necessariamente il codice d’iscrizione alla Cassa Edile mentre non ricorrendo l’obbligo di iscrizione all’INPS ed all’INAIL andrà consegnata, la documentazione che attesti la regolarità contributiva dell’Impresa presso gli organi competenti del paese di origine in lingua madre e tradotta in italiano da interprete, previa verifica da parte del Committente nel suo interesse.
Il parere di conformità per la realizzazione del locale rifiuti viene rilasciato dai tecnici Amsa all’interno dell'Area Sportello Unico per l’Edilizia, in relazione agli interventi edilizi presentati in modalità diretta, in modalità diretta convenzionata e nell’ambito degli interventi oggetto di Piani Attuativi.
Nell’ambito degli interventi edilizi in modalità diretta, il servizio verifica le caratteristiche tecniche del locale rifiuti, mentre per gli interventi edilizi in modalità diretta convenzionata o oggetto di Piani Attuativi, oltre a tale verifica viene prevista anche quella relativa all’area di conferimento su strada.
Richiamati gli artt. 124 e 125 del vigente regolamento edilizio per i seguenti interventi edilizi:
- nuova edificazione comprese le sostituzioni edilizie,
- gli interventi di ristrutturazione dell’intero edificio,
- gli interventi di risanamento conservativo dell’intero edificio,
- e tutti gli interventi anche parziali che prevedono l’introduzione di funzioni che comportano un’elevata produzione di rifiuti (ad esempio: ristorazione, pubblici esercizi ovvero quelli in cui si svolge un’attività imprenditoriale tesa anche all’offerta di un servizio, medie strutture commerciali ed altro),
devono essere previsti locali per il deposito dei rifiuti tali da garantire il decoro dell’edificio e dell’ambiente circostante, per i quali è necessario acquisire il relativo parere preventivo.
Si precisa che le caratteristiche tecniche di detto locale sono richiamate negli artt. 124 e 125 del vigente regolamento edilizio.
Si evidenzia che:
per i progetti presentati in modalità diretta,
- per le SCIA e Permessi di Costruire e per le CILA a variante di CILA con modalità digitale attraverso Only One, il parere di conformità viene rilasciato dal tecnico Amsa sull’allegato comune CILA-SCIA-PDC previa verifica della pratica edilizia, unitamente al foglio di calcolo utile alla determinazione della superficie del locale deposito rifiuti, attraverso e-mail.
- per le CILA presentate con modalità telematica attraverso il portale "impresainungiorno", il parere di conformità sarà richiesto direttamente dagli uffici previa verifica degli allegati necessari; in tal caso la CILA è da considerarsi con richiesta contestuale di atti presupposti.
per i progetti presentati in modalità diretta convenzionata o oggetto di Piani Attuativi:
- per le SCIA, il parere di conformità viene rilasciato dal tecnico Amsa sull’allegato comune, previa verifica della pratica edilizia e del foglio di calcolo, attraverso e-mail;
- per i Permessi di Costruire il parere viene rilasciato dal tecnico Amsa in sede di conferenza dei servizi, ferma restando la necessità di allegare alla richiesta di permesso di costruire la prevista documentazione al fine del rilascio del parere: planimetria/e piano/i locale/i rifiuti, planimetrie di tutti i piani, planimetria della/e copertura/e, planimetria della fognatura piano/i locale/i rifiuti, planimetria piano strada dell’area di conferimento e il foglio di calcolo.
Il tecnico AMSA rilascia il parere e fornisce le informazioni preliminari mediante e-mail.
Indirizzo e-mail: marco.marzinotto@amsa.it
NON C’È BONUS SENZA SICUREZZA SUL LAVORO
La grande ripresa dei lavori edili ha introdotto nuove problematiche di sicurezza che, se mal gestite, espongono il cittadino/committente a contestazioni di carattere civile e penale:
- la presenza di imprese e professionisti poco esperti o migrati da altri comparti produttivi;
- maestranze, attrezzature e materiali sottodimensionati rispetto alle richieste di mercato con conduzione a singhiozzo dei lavori a seconda della loro disponibilità;
- imprese non idonee, ad esempio imprese che svolgono mera intermediazione di manodopera o appena costituite per sfruttare il momento contingente.
Quando vengono realizzati lavori edili o di ristrutturazione, i singoli committenti privati (nel caso di lavori condominiali i condomini committenti che determinano le scelte dell’assemblea) hanno un ruolo di responsabilità fondamentale per l’indirizzo verso lavori gestiti in sicurezza e professionalità.
L’accesso ai bonus fiscali è subordinato al rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro da parte del committente.
Infatti tra le cause di decadenza dei bonus c’è la violazione di alcuni obblighi del committente (o del suo alter-ego, il Responsabile dei Lavori) in merito alla notifica preliminare e alla nomina dei coordinatori per la sicurezza.
GESTIRE E NON SUBIRE I LAVORI: RUOLO DEL COMMITTENTE E DEL GENERAL CONTRACTOR
E’ divenuta consuetudine che il committente affidi tutti i lavori “chiavi in mano” ad un general contractor (che assume quindi il ruolo di impresa affidataria, definizione di legge) ritenendo con questo di non avere più responsabilità e doveri di controllo sulla sicurezza del cantiere. Questa presunzione è errata, perché il committente può trasferire i suoi obblighi, ma solo nominando formalmente un Responsabile dei Lavori (RL), che lo sostituirà nelle responsabilità sulla sicurezza del cantiere. Ovviamente, per quanto non ci siano requisiti tecnici per la nomina del RL, la persona individuata deve avere competenze, capacità e poteri adeguati all’incarico.
A CIASCUNO IL SUO RUOLO
Un ruolo importante del committente (o il RL se nominato) è la verifica dell’idoneità delle imprese individuate per eseguire i lavori, che devono essere tecnicamente idonee e non solo quelle al momento disponibili. Tra i requisiti di idoneità ad esempio:
- dispone di lavoratori regolarmente assunti;
- ha una specifica competenza tecnica;
- ha un’organizzazione adeguata per la attività da svolgere;
- dispone di idonee attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale.
Quando è previsto l’intervento di più imprese (praticamente sempre, in lavori con bonus fiscali di importo significativo), i lavori devono essere coordinati da professionisti incaricati dal committente: i Coordinatori per la Sicurezza in progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE).
Se il committente individua una impresa general contractor (affidataria) deve verificare ed esigere che questa eserciti il suo ruolo di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori, non limitando le proprie funzioni ad un mero compito di intermediazione amministrativa e commerciale.
Accedi al servizio
E' prevista la presentazione telematica attraverso il portale SUE "Impresainungiorno".
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Aggiornato il: 24/04/2023