Istruttoria preliminare facoltativa - art. 40 R.E.
Il soggetto interessato, prima della presentazione del progetto edilizio e dei progetti definitivi delle opere di urbanizzazione e attrezzature per servizi, nonché della definizione dell’atto d’obbligo o della convenzione, può presentare istanza agli Uffici competenti per l’attivazione di un procedimento istruttorio preliminare che consenta l’individuazione delle linee fondamentali degli elementi caratterizzanti l’intervento e la fattibilità dello stesso (indicazioni per la scelta dei servizi, attrezzature e urbanizzazioni necessarie, gli indirizzi per la progettazione, le indicazioni e gli elementi per la definizione dell’atto d’obbligo o degli accordi convenzionali con l’Amministrazione) e/o la definizione di un progetto preliminare delle opere di urbanizzazione e delle attrezzature per servizi.
Nel caso in cui il soggetto legittimato presenti un’istanza che proponga degli scostamenti dalle previsioni morfologiche fissate dal piano di Governo del Territorio o comunque rientri in una delle ipotesi di convenzionamento tipologico e planivolumetrico, deve indicarlo espressamente nella richiesta.
In questi casi il progetto preliminare dovrà essere accompagnato da una relazione adeguatamente motivata in merito alla necessità degli scostamenti proposti e/o relazione storico documentale che dovrà essere positivamente valutata dalla Commissione per il Paesaggio.
Che valore può avere un’istruttoria preliminare ex art. 40 R.E. in seguito all’adozione del P.G.T.?
L’eventuale parere favorevole rilasciato nell’ambito di istruttoria preliminare facoltativa ex art. 40 R.E., qualora il progettato intervento risulti in contrasto con il PGT adottato, non conserverà validità rispetto alle misure di salvaguardia che si applicheranno al procedimento relativo al titolo edilizio da presentare.
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E' prevista la presentazione telematica attraverso il portale SUE "Impresainungiorno".
Aggiornato il: 30/01/2023