Permesso di costruire in sanatoria - Accertamento di conformità

In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività art. 23, comma 1 D.P.R. 380/2001 o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 3, 34 comma 1 del D.P.R. 380/2001, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (rif. art. 36, comma 1 DPR 380/2001).

  • interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta “pesante” che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso,   nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (rif. Art. 23, comma 1 lettera a) D.P.R. 380/2001).
  • interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti (rif. Art. 23, comma 1 lettera b) D.P.R. 380/2001).
  • interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche (rif. Art. 23, comma 1 lettera c) D.P.R. 380/2001).

Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, o, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’art. 16 DPR 380/2001.

Nell’ipotesi di intervento in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. 

Al momento della presentazione della domanda del permesso di costruire va corrisposta  la marca da bollo dell’importo di € 16,00.

Al momento del rilascio del permesso di costruire andrà corrisposta la marca da bollo del valore di € 16,00 e i diritti di segreteria per importi diversi come di seguito specificati:

  • per gli  interventi cosiddetti “maggiori” che non prevedono la corresponsione di oneri l’importo dei diritti è pari a € 129,11
  • per gli interventi di edilizia residenziale privata che prevedono la corresponsione di oneri

•    fino a € 774.685,35  l’importo dei diritti è di € 387,34;
•    oltre a € 774.685,35  l’importo dei diritti è di € 516,46.

  • per gli interventi di edilizia industriale, artigianale con oneri 

•    fino a € 671.393,97 l’importo dei diritti è di € 335,70
•    oltre a € 671.393,97 l’importo dei diritti è di € 516,46

  • per gli interventi di edilizia commerciale, direzionale e attività turistica l’importo è pari a € 516,46

I diritti di segreteria si acquistano solo dopo essersi presentati all’Ufficio Rilascio.

Ulteriori ed eventuali costi sono quelli relativi al contributo di costruzione e alla monetizzazione qualora l’intervento edilizio riguardi anche il cambio di destinazione d’uso. Per i dettagli relativi al cambio di destinazione d’uso e alle casistiche che prevedono la corresponsione di pagamenti è opportuno selezionare i servizi cambio d’uso e oneri.

Il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile potrà avvalersi delle seguenti modalità di pagamento:

  • unica soluzione: entro 30 giorni dall’avviso di emissione del permesso di costruire e comunque prima del ritiro del permesso di costruire. La ricevuta di pagamento dell’intera somma dovrà essere esibita all’Ufficio Rilascio Titoli al momento del ritiro del permesso di costruire.

Dove si effettuano i pagamenti per gli oneri  dovuti:
Il pagamento potrà essere effettuato presso l’Area Contabilità, via Silvio Pellico 16, 2° piano, stanza 67, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00, in contanti o tramite assegno circolare intestato al Comune di Milano. 
E’ possibile effettuare il pagamento anche con bonifico bancario:  Banca Intesa S.p.a., a favore della Tesoreria del Comune di Milano, IBAN: IT15 V030 6901 7831 0000 0300 001; in questo caso deve essere allegata attestazione della banca di avvenuta esecuzione del bonifico. Nel bonifico andranno indicati sempre i dati del richiedente e gli estremi (atti di protocollo P.G. - W.F. n°progr.) della pratica edilizia e la specifica voce (ad es. oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, monetizzazione ecc.)

NON C’È BONUS SENZA SICUREZZA SUL LAVORO
La grande ripresa dei lavori edili ha introdotto nuove problematiche di sicurezza che, se mal gestite, espongono il cittadino/committente a contestazioni di carattere civile e penale:

  • la presenza di imprese e professionisti poco esperti o migrati da altri comparti produttivi;
  • maestranze, attrezzature e materiali sottodimensionati rispetto alle richieste di mercato con conduzione a singhiozzo dei lavori a seconda della loro disponibilità;
  • imprese non idonee, ad esempio imprese che svolgono mera intermediazione di manodopera o appena costituite per sfruttare il momento contingente.

Quando vengono realizzati lavori edili o di ristrutturazione, i singoli committenti privati (nel caso di lavori condominiali i condomini committenti che determinano le scelte dell’assemblea) hanno un ruolo di responsabilità fondamentale per l’indirizzo verso lavori gestiti in sicurezza e professionalità.
L’accesso ai bonus fiscali è subordinato al rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro da parte del committente.
Infatti tra le cause di decadenza dei bonus c’è la violazione di alcuni obblighi del committente (o del suo alter-ego, il Responsabile dei Lavori) in merito alla notifica preliminare e alla nomina dei coordinatori per la sicurezza.

GESTIRE E NON SUBIRE I LAVORI: RUOLO DEL COMMITTENTE E DEL GENERAL CONTRACTOR
E’ divenuta consuetudine che il committente affidi tutti i lavori “chiavi in mano” ad un general contractor (che assume quindi il ruolo di impresa affidataria, definizione di legge) ritenendo con questo di non avere più responsabilità e doveri di controllo sulla sicurezza del cantiere. Questa presunzione è errata, perché il committente può trasferire i suoi obblighi, ma solo nominando formalmente un Responsabile dei Lavori (RL), che lo sostituirà nelle responsabilità sulla sicurezza del cantiere. Ovviamente, per quanto non ci siano requisiti tecnici per la nomina del RL, la persona individuata deve avere competenze, capacità e poteri adeguati all’incarico.

A CIASCUNO IL SUO RUOLO
Un ruolo importante del committente (o il RL se nominato) è la verifica dell’idoneità delle imprese individuate per eseguire i lavori, che devono essere tecnicamente idonee e non solo quelle al momento disponibili. Tra i requisiti di idoneità ad esempio:

  • dispone di lavoratori regolarmente assunti;
  • ha una specifica competenza tecnica;
  • ha un’organizzazione adeguata per la attività da svolgere;
  • dispone di idonee attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale.

Quando è previsto l’intervento di più imprese (praticamente sempre, in lavori con bonus fiscali di importo significativo), i lavori devono essere coordinati da professionisti incaricati dal committente: i Coordinatori per la Sicurezza in progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE).
Se il committente individua una impresa general contractor (affidataria) deve verificare ed esigere che questa eserciti il suo ruolo di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori, non limitando le proprie funzioni ad un mero compito di intermediazione amministrativa e commerciale.

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E' prevista la presentazione telematica attraverso il portale SUE "Impresainungiorno".

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Aggiornato il: 24/04/2023