Le rettifiche possono avvenire nei seguenti casi:
- errori materiali commessi al momento della formazione dell'atto, a condizione che la correzione non attribuisca, modifichi o disconosca i diritti delle parti interessate
- a seguito di ricorso promosso presso il Tribunale Ordinario di volontaria giurisdizione in caso di:
- ricostruzione di un atto distrutto, smarrito e/o omesso
- opposizione ad un rifiuto esercitato dall'ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una richiesta di trascrizione, di annotazione o altro adempimento
- esatta indicazione del nome
- le persone nate prima del 30.03.2001 a Milano alle quali è stato attribuito, al momento della nascita, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, possono chiedere di modificare l'indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome.