SCIA Art. 22 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività

La SCIA è una segnalazione con cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti  richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati; a tali attestazioni e asseverazioni sono allegati gli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

  • interventi di manutenzione straordinaria “pesante”, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio (rif art. 3,comma 1, lettera b D.P.R. 380/2001);
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo “pesante” qualora riguardino le parti strutturali (rif.art.3, comma 1, lettera c D.P.R. 380/2001);
  • interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta “semplice” o “leggera” compresi quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, nonché gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. 
  • per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente. Tali interventi sono diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c) D.P.R. 380/2001 (rif.art.3, comma 1, lettera d D.P.R. 380/2001);
  • varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004 e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire (rif art. 22, comma 2 D.P.R. 380/2001);
  • varianti in corso d’opera che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore (rif.art. 22, comma 2-bis D.P.R. 380/2001).

Si precisa che gli stessi possono essere realizzati anche chiedendo il rilascio del permesso di costruire.

Gli interventi edilizi possono essere iniziati il giorno stesso dell’avvenuta presentazione della SCIA, fatta eccezione per i casi in cui sia necessario acquisire atti di assenso comunque denominati di altri uffici e amministrazioni.

Si potrà dare inizio agli interventi edilizi prima della presentazione della SCIA e qualora la stessa sia effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 23, comma 6 D.P.R. 380/2001 ossia il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516,00 euro (rif. Art. 37 comma 5 D.P.R. 380/2001). 

Quando l’attività soggetta a SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta le relative istanze allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA.

Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. 

L’inizio delle attività è subordinato al rilascio degli atti di assenso, che è comunicato dallo Sportello unico all’interessato (rif. Art. 19-bis, comma 3 Legge 241 del 1990).

È la SCIA che comprende le altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per lo svolgimento di un’attività soggetta a segnalazione (rif. art. 19-bis, comma 2, legge n. 241 del 1990).

Lo Sportello Unico per l’Edilizia la trasmette alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e presupposti.

Sono, altresì, realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori (rif.art.22 comma 2 D.P.R. 380/2001)
Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.( rif.art.22 comma 2  bis D.P.R. 380/2001).

Presentazione della SCIA Art. 22 "a variante"

Le varianti, relative a SCIA ex art. 22 del D.P.R. 380/2001 protocollate tramite il portale "Impresainungiorno dovrà essere effettuato esclusivamente tramite lo stesso portale.  In tal caso il pagamento di quanto dovuto (diritti di segreteria, oneri di monetizzazioni, contributo di costruzione) dovrà essere effettuato all’interno della procedura telematica. 

Per le pratiche precedentemente presentate attraverso OnlyOne-Pratiche Edilizie, si precisa che:

  • le comunicazioni di inizio o fine lavori e/o integrazioni e/o polizze fideiussorie si presentano in formato PDF/A firmate digitalmente e trasmesse attraverso PEC agli indirizzi sotto indicati in funzione dell’Ufficio/Unità in cui ricade l’intervento suemunicipio1@pec.comune.milano.it; suemunicipio2@pec.comune.milano.it; suemunicipio3@pec.comune.milano.it; suemunicipio4@pec.comune.milano.it; suemunicipio5@pec.comune.milano.it; suemunicipio6@pec.comune.milano.it; suemunicipio7@pec.comune.milano.it; suemunicipio8@pec.comune.milano.it; suemunicipio9@pec.comune.milano.it; sueurbanizzazioniattrezzature@pec.comune.milano.it; sueconvezionamenti@pec.comune.milano.it; suerigenerazioneurbana@pec.comune.milano.it; suepaesaggio@pec.comune.milano.it). Inoltre, le richieste di verifica da parte degli Organismi certificati circa le attestazione SOA dovranno essere presentate direttamente all'indirizzo PEC dell’Ufficio/Unità in cui è stato effettuato l’intervento.
  • le integrazioni e le Comunicazione di Fine Lavori, relative a SCIA ex art. 22 del D.P.R. 380/2001 protocollate tramite OnlyOne o in cartaceo, dovranno essere presentate in formato PDF/A firmate digitalmente e trasmesse attraverso PEC all’indirizzo: sueprotocollo@postacert.comune.milano.it unitamente agli allegati previsti.
  • per il versamento degli importi dovuti per diritti di segreteria, sanzioni, monetizzazione e contributo di costruzione deve essere effettuato tramite bonifico bancario: Banca Intesa S.p.a., a favore della Tesoreria del Comune di Milano, IBAN IT15V0306901783100000300001 - Causale: riportare indirizzo, dati catastali e titolare della pratica edilizia, oltre alla tipologia di pagamento (sanzione, diritti di segreteria, monetizzazione per…/ oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, Dusaf). E' necessario allegare la ricevuta della banca attestante l’avvenuta esecuzione del bonifico.

Il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile, ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, possono ottenere la sanatoria dell’intervento presentando la SCIA a sanatoria e versando una somma pari ad euro 516,00 al momento della presentazione della SCIA.
Gli interventi edilizi che possono essere sanati con tale modalità sono gli interventi di manutenzione straordinaria pesante, gli interventi di risanamento conservativo pesante.
Dopo l’istruttoria in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’Agenzia del Territorio, verrà comunicata d’ufficio la quota residua da corrispondere. 
Oltre a tale somma calcolata in base all’aumento del valore venale dell’immobile, andrà corrisposta una somma derivante dalle spese di istruttoria eseguita dall’Agenzia del Territorio.
La sanzione prevede la corresponsione di una somma compresa tra € 516,00 e € 5.164,00 (rif. Art. 37 comma 4 D.P.R. 380/2001).

Al momento della presentazione della SCIA andranno corrisposti i diritti di segreteria, gli eventuali oneri di monetizzazione, il contributo di costruzione e l’importo relativo alla sanzione nel caso di SCIA “in sanatoria” o nel caso di SCIA “tardiva”.  

Il pagamento degli stessi dovrà essere effettuato esclusivamente all’interno del portale telematico “Impresainungiorno”. 

Il documento con il quale Regione Lombardia, con DGR n. VII/11045 dell’ 8.11.2002 (pubblicata sul B.U.R.L. del 21 novembre 2002, 2° Supplemento straordinario al n. 47), ha approvato i criteri per la redazione dell’esame paesistico dei progetti di trasformazione del territorio lombardo, riguarda la definizione delle modalità per la determinazione della classe di sensibilità paesistica del sito ed il grado di incidenza paesistica del progetto.

Tale metodo, da utilizzare negli ambiti del territorio regionale non assoggettati a specifica tutela paesaggistica, consente di giungere alla definizione del livello di impatto paesistico del progetto che, in prima istanza, viene stimato dal proponente l’intervento e viene valutato dall’ente competente al rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

Nel documento si fa riferimento al Piano Territoriale Paesistico Regionale del 2001, fatto oggetto di aggiornamento, modifiche e integrazioni con il Piano Territoriale Regionale approvato da Regione Lombardia il 19 gennaio 2010.

La nuova normativa paesaggistica, nel testo recentemente approvato dal Consiglio regionale (cfr. articoli 35-39 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale) , conferma esplicitamente i criteri approvati con le “linee guida per l’esame paesistico dei progetti”: pertanto per tutto il territorio regionale - ad eccezione degli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica (per i quali valgono le procedure dettate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) - è obbligatorio che i progetti che modificano lo stato dei luoghi e l’esteriore aspetto degli edifici siano soggetti ad una valutazione paesaggistica applicando i criteri e gli indirizzi dettati dalla deliberazione regionale.

Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la SCIA. Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate.

La presentazione deve avvenire entro tre anni dall'efficacia. 

Qualora l’intervento non fosse completato entro il termine triennale, l’interessato per la realizzazione della parte non ultimata deve presentare una nuova SCIA.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato che attesta contestualmente la regolarità di un'Impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi per tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale .

Le Amministrazioni pubbliche concedenti sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC non solo nell’ambito dei lavori pubblici ma anche nei lavori privati dell’edilizia, ai sensi dell’art. 90, lettera c, del D. Lgs. n. 81/2008 con le modalità di cui all’art. 43 D.P.R. n. 445/2000.

Pertanto nell’apposito spazio della modulistica regionale unificata e standardizzata relativa al “Modulo Unico Titolare” andranno indicati i dati identificativi relativi all’impresa.

E’ utile precisare che la regolarità contributiva, in quanto materia che riguarda la tutela dei lavoratori, rientra nella competenza del Ministero del lavoro e delle politiche previdenziali, che sono deputati anche a controlli sul cantiere.

Qualora a seguito dell’acquisizione d’ufficio si accertasse l’irregolarità contributiva, l’efficacia del titolo è da intendersi sospesa  come previsto dall’art. 90.10 del D.lgs 81/2008, motivo per il quale verrà emessa sospensione del cantiere con successiva irrogazione di sanzione pecuniaria.

In tema di applicazione della normativa sul DURC alle imprese straniere che intendono esercitare attività edile in territorio italiano occorre distinguere fra:

  • Imprese edili straniere provenienti da Stati Extracomunitari,

  • Imprese edili straniere provenienti da Stati Comunitari.

Le imprese edili straniere con sede in uno Stato extracomunitario che distaccano lavoratori dipendenti in Italia, sono tenute ad applicare l’intera normativa contributivo-previdenziale italiana con conseguente obbligo per l’Impresa e per i suoi lavoratori di iscrizione all’INPS ed all’INAIL e con essa l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili e il vincolo al rispetto della disciplina vigente in materia di regolarità contributiva (possesso di DURC regolare);

Alle imprese straniere con sede in uno Stato comunitario che distaccano temporaneamente e legittimamente lavoratori dipendenti in Italia è applicabile la normativa contributivo-previdenziale vigente nel Paese di residenza del lavoratore ovvero dell’azienda. Pertanto tali Imprese non hanno l’obbligo di iscrizione all’INPS ed all’INAIL mentre hanno l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile solo qualora i datori di lavoro comunitari non procedano già a versamenti presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale nel loro Paese di origine che garantisca gli stessi standard di tutela ai lavoratori.

Si precisa che l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili non sussiste per le imprese francesi, tedesche ed austriache, per le quali i Paesi di provenienza hanno già sottoscritto con  l’Italia, convenzioni bilaterali di reciprocità che prevedono il mantenimento dei versamenti contributivi presso la Cassa di provenienza.

Per maggiori approfondimenti o dettagli relativi a tali adempimenti si rimanda alle informazioni contenute sui portali dei competenti Enti INPS, INAIL E CASSE EDILI.

Si ritiene utile evidenziare che:

  • nel caso di Impresa edile straniera con sede in uno Stato Extracomunitario nell’apposito spazio della modulistica regionale unificata relativa al Modulo Unico Titolare occorrono inserire i codici/matricole INPS, INAIL e Cassa Edile;
  • nel caso di Imprese edili straniere con sede in uno Stato comunitario, nell’apposito spazio della modulistica regionale unificata relativa al Modulo Unico Titolare, considerata la sussistenza dell’obbligo  di iscrizione alla Cassa Edile andrà indicato necessariamente il codice d’iscrizione alla Cassa Edile mentre non ricorrendo l’obbligo di iscrizione all’INPS ed all’INAIL andrà consegnata, la documentazione che attesti la regolarità contributiva dell’Impresa presso gli organi competenti del paese di origine in lingua madre e tradotta in italiano da interprete, previa verifica da parte del Committente nel suo interesse.

Il parere di conformità per la realizzazione del locale rifiuti viene rilasciato dai tecnici Amsa all’interno dell'Area Sportello Unico per l’Edilizia, in relazione agli interventi edilizi presentati in modalità diretta, in modalità diretta convenzionata e nell’ambito degli interventi oggetto di Piani Attuativi.

Nell’ambito degli interventi edilizi  in modalità diretta, il servizio verifica le caratteristiche tecniche del locale rifiuti, mentre per gli interventi edilizi in modalità diretta convenzionata o oggetto di Piani Attuativi, oltre a tale verifica  viene prevista anche quella relativa all’area di conferimento su strada.

Richiamati gli artt. 124 e 125 del vigente regolamento edilizio per i seguenti interventi edilizi:

  • nuova edificazione comprese le sostituzioni edilizie, 
  • gli interventi di ristrutturazione dell’intero edificio, 
  • gli interventi di risanamento conservativo dell’intero edificio, 
  • e tutti gli interventi anche parziali che prevedono l’introduzione di funzioni che comportano un’elevata produzione di rifiuti (ad esempio: ristorazione, pubblici esercizi ovvero quelli in cui si svolge un’attività imprenditoriale tesa anche all’offerta di un servizio, medie strutture commerciali ed altro), 

devono essere previsti locali per il deposito dei rifiuti tali da garantire il decoro dell’edificio e dell’ambiente circostante, per i quali è necessario acquisire il relativo parere preventivo.

Si precisa che le caratteristiche tecniche di detto locale sono richiamate negli artt. 124 e 125 del vigente regolamento edilizio.
Si evidenzia che:
per i progetti presentati in modalità diretta, 

  • per le SCIA e Permessi di Costruire e per le CILA a variante di CILA con modalità digitale attraverso Only One, il parere di conformità viene rilasciato dal tecnico Amsa sull’allegato comune CILA-SCIA-PDC previa verifica della pratica edilizia, unitamente al foglio di calcolo utile alla determinazione della superficie del locale deposito rifiuti, attraverso e-mail.
  • per le CILA presentate con modalità telematica attraverso il portale "impresainungiorno", il parere di conformità sarà richiesto direttamente dagli uffici previa verifica degli allegati necessari; in tal caso la CILA è da considerarsi con richiesta contestuale di atti presupposti.

per i progetti presentati in modalità diretta convenzionata o oggetto di Piani Attuativi:

  • per le SCIA, il parere di conformità viene rilasciato dal tecnico Amsa sull’allegato comune, previa verifica della pratica edilizia e del foglio di calcolo, attraverso e-mail;  
  • per i Permessi di Costruire il parere viene rilasciato dal tecnico Amsa in sede di conferenza dei servizi, ferma restando la necessità  di allegare alla richiesta di permesso di costruire la prevista documentazione al fine del rilascio del parere:  planimetria/e piano/i locale/i rifiuti, planimetrie di tutti i piani, planimetria della/e copertura/e, planimetria della fognatura piano/i locale/i rifiuti, planimetria piano strada dell’area di conferimento e il foglio di calcolo.

Il tecnico AMSA rilascia il parere e fornisce le informazioni preliminari mediante e-mail. 
Indirizzo e-mail: marco.marzinotto@amsa.it

NON C’È BONUS SENZA SICUREZZA SUL LAVORO
La grande ripresa dei lavori edili ha introdotto nuove problematiche di sicurezza che, se mal gestite, espongono il cittadino/committente a contestazioni di carattere civile e penale:

  • la presenza di imprese e professionisti poco esperti o migrati da altri comparti produttivi;
  • maestranze, attrezzature e materiali sottodimensionati rispetto alle richieste di mercato con conduzione a singhiozzo dei lavori a seconda della loro disponibilità;
  • imprese non idonee, ad esempio imprese che svolgono mera intermediazione di manodopera o appena costituite per sfruttare il momento contingente.

Quando vengono realizzati lavori edili o di ristrutturazione, i singoli committenti privati (nel caso di lavori condominiali i condomini committenti che determinano le scelte dell’assemblea) hanno un ruolo di responsabilità fondamentale per l’indirizzo verso lavori gestiti in sicurezza e professionalità.
L’accesso ai bonus fiscali è subordinato al rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro da parte del committente.
Infatti tra le cause di decadenza dei bonus c’è la violazione di alcuni obblighi del committente (o del suo alter-ego, il Responsabile dei Lavori) in merito alla notifica preliminare e alla nomina dei coordinatori per la sicurezza.

GESTIRE E NON SUBIRE I LAVORI: RUOLO DEL COMMITTENTE E DEL GENERAL CONTRACTOR
E’ divenuta consuetudine che il committente affidi tutti i lavori “chiavi in mano” ad un general contractor (che assume quindi il ruolo di impresa affidataria, definizione di legge) ritenendo con questo di non avere più responsabilità e doveri di controllo sulla sicurezza del cantiere. Questa presunzione è errata, perché il committente può trasferire i suoi obblighi, ma solo nominando formalmente un Responsabile dei Lavori (RL), che lo sostituirà nelle responsabilità sulla sicurezza del cantiere. Ovviamente, per quanto non ci siano requisiti tecnici per la nomina del RL, la persona individuata deve avere competenze, capacità e poteri adeguati all’incarico.

A CIASCUNO IL SUO RUOLO
Un ruolo importante del committente (o il RL se nominato) è la verifica dell’idoneità delle imprese individuate per eseguire i lavori, che devono essere tecnicamente idonee e non solo quelle al momento disponibili. Tra i requisiti di idoneità ad esempio:

  • dispone di lavoratori regolarmente assunti;
  • ha una specifica competenza tecnica;
  • ha un’organizzazione adeguata per la attività da svolgere;
  • dispone di idonee attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale.

Quando è previsto l’intervento di più imprese (praticamente sempre, in lavori con bonus fiscali di importo significativo), i lavori devono essere coordinati da professionisti incaricati dal committente: i Coordinatori per la Sicurezza in progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE).
Se il committente individua una impresa general contractor (affidataria) deve verificare ed esigere che questa eserciti il suo ruolo di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori, non limitando le proprie funzioni ad un mero compito di intermediazione amministrativa e commerciale.

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Le integrazioni relative a SCIA ex art. 22 del D.P.R. 380/2001 protocollate tramite OnlyOne dovranno essere presentate in formato PDF/A firmate digitalmente e trasmesse attraverso PEC all’indirizzo sueprotocollo@postacert.comune.milano.it unitamente alla procura per la presentazione digitale e agli allegati previsti.

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E' prevista la presentazione telematica attraverso il portale SUE "Impresainungiorno".

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Aggiornato il: 02/10/2023