Attività di direttore o istruttore di tiro
Il direttore di tiro è quella figura che ha il compito di sovrintendere alle attività effettuate durante lo svolgimento delle esercitazioni e di far osservare le norme di sicurezza in relazione al maneggio delle armi. Il direttore di tiro è responsabile penalmente e civilmente in caso di incidente.
L’istruttore di tiro è quella figura riconosciuta come tecnico esperto in grado di insegnare il corretto uso delle armi in relazione all’attività svolta. Tale capacità viene riconosciuta al soggetto in virtù delle esperienze acquisite o a seguito della partecipazione a corsi specifici.
Entrambe le figure possono essere ricoperte dallo stesso soggetto al quale viene rilasciata un’unica autorizzazione.
L’attività di direttore o istruttore di tiro a segno/volo deve essere svolta presso le sezioni dell’unione del tiro a segno nazionale.
Per avvio di nuova attività ed i successivi rinnovi è competente l'Unità Controlli COSAP e SOGEMI.
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 43 del R.D. n. 773/1931;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 9 Legge 110/1975;
- dichiarazione di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di direttore e/o istruttore di tiro;
- idoneità fisica mediante presentazione di certificato medico (non necessario nel caso in cui la validità del porto d'armi copra l'intero periodo triennale di validità dell'autorizzazione) dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali o vizi alla capacità di intendere e di volere previsto dall’articolo 35 del R.D. n. 773/1931.
- residenza nel Comune di Milano.
Per ottenere, rinnovare la licenza per svolgere l'attività di "Direttore/istruttore tiro a segno" o cessare l'attività, occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it.
La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico (nuova attività, rinnovo o cessazione).
L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, consente lo svolgimento dell'attività di Direttore/istruttore tiro a segno.
Regio Decreto 18 giugno 1931 – Approvazione del Testo Unico delle Leggi di P.S. (artt. 11 e 43).
Legge 18 aprile 1975 n. 110 – Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (artt. 8, 9 e 31).
D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59 (art. 163).
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (art. 107).
Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 – Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di Polizia Amministrativa.
D.Lgs n. 159/2011 – Normativa Antimafia.
L’autorizzazione è personale e ha validità triennale.
Prima della scadenza del termine l’interessato deve chiederne il rinnovo.
L’autorizzazione viene rilasciata esclusivamente a favore dei tesserati dell’Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.) ed è valida in tutto il territorio nazionale, non solo presso la sede in cui esercita il titolare della stessa.
Aggiornato il: 07/10/2024