Trasporto ALIMENTI per conto terzi

Costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi l’attività di chi esegue, mediante autoveicoli, il trasferimento di cose da un luogo all’altro a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del committente.  

Ufficio competente

Per l’avvio di nuova attività di trasporto di prodotti alimentari, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente l'Unità Servizio Orientamento Fare Impresa ed ex TULPS.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

  • iscrizione all’albo degli autotrasportatori ai sensi della Legge 6 giugno 1974 n. 298;
  • possesso del requisito di onorabilità ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 per veicoli con massa a pieno carico fino a 1.5 tonnellate;
  • possesso del requisito di onorabilità e dei requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale ai sensi dell’articolo 4 ss. del D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 per veicoli con massa a pieno carico superiore a 1.5 tonnellate. 

L’impresa deve avere la disponibilità di almeno un autoveicolo immatricolato ad uso trasporto merci e deve indicare la persona che dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l’attività di trasporto in qualità di preposto. La persona incaricata può dirigere l’attività di trasporto di una sola impresa.

Per l'avvio dell’attività, il subingresso, il trasferimento di sede è necessario presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), completa della necessaria documentazione, inclusa copia della carta di circolazione dei veicoli,  ricevuta di avvenuto versamento degli oneri sanitari a favore di ATS Città Metropolitana.

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.).

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.

D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 – Disciplina dell’accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone.

D.M. 28 aprile 2005 n. 161 – Regolamento di attuazione del D.Lgs. 395/2000.

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o ai locali.

Eventuali modifiche del parco autoveicoli (nuova acquisizione, sostituzione, radiazione) devono essere comunicate direttamente ad ATS Città Metropolitana.

Non è soggetto a presentazione di SCIA al SUAP il trasporto di merci alimentari inteso quale attività accessoria di altra attività produttiva principale quale ad esempio attività artigianale nel settore alimentare, attività di vendita di alimenti, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
In tali casi, il fatto che venga collateralmente svolta anche l’attività di trasporto dei prodotti deve essere segnalato direttamente nella SCIA presentata per l’avvio o la modifica dell’attività principale.

Con la presentazione della SCIA, il titolare dell’attività dichiara in forma autocertificativa di possedere i necessari requisiti e di aver osservato tutte le disposizioni che disciplinano l'attività; il personale ispettivo della Agenzia di Tutela della Salute (ATS, ex ASL), competente per territorio, alla quale la SCIA a valenza sanitaria verrà successivamente inviata da parte del SUAP, potrà effettuare i controlli sulla veridicità della dichiarazione resa.

Per specifiche esigenze e necessità di approfondimenti, invitiamo a contattare direttamente l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano.

Aggiornato il: 07/10/2024