Discipline Bio Naturali - Centri massaggi di esclusivo benessere

Le discipline bio naturali o DBN non sono pratiche terapeutiche, estetiche, sportive o fitness: esse consistono in attività e pratiche che:

  • hanno per finalità il mantenimento e il recupero dello stato di benessere della persona;
  • non hanno carattere di prestazione sanitaria;
  • tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia è stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui la singola disciplina si è sviluppata (esempi: riflessologia, trainer del benessere, reiki, kinesiologia, massaggio craniosacrale, massaggio biodinamico, essenze floreali, massaggi tuina, ecc.).

I centri massaggi di esclusivo benessere sono centri massaggi aperti al pubblico, dotati di postazioni di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica. 
 

Ufficio competente

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente l'Unità pianificazione commerciale esercizi in sede fissa.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

I requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, in caso di società, dal titolare, in caso di impresa individuale, e dall’eventuale responsabile tecnico. 
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante in caso di società e da tutti i componenti il consiglio di amministrazione in caso di S.P.A. e S.r.l., da tutti i soci accomandatari in caso di S.a.s., da tutti i soci in caso di S.n.c
 

  • aver seguito il percorso formativo regionale (NON OBBLIGATORIO).

È possibile avviare l’attività imprenditoriale a titolo individuale o sotto forma societaria.


Requisiti oggettivi:

L’operatore di tecniche di massaggio orientale può operare presso centri benessere, un proprio studio o il domicilio dell’utente.

I locali in cui viene svolta l’attività devono rispettare i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di tutela della salute sui luoghi di lavoro previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. 

 
Per ulteriori dettagli vedi schede informative requisiti igienico sanitari.

 

ATTENZIONE – L’art. 1 c. 1 lett. k del Regolamento regionale 9 gennaio 2018 – n. 1 “ Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di decoro urbano per lo svolgimento dell’attività di centri massaggi di esclusivo benessere” prevede che: “il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell’impresa, deve redigere ed applicare un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione di materiali, arredi e locali; deve inoltre applicare una corretta procedura per la gestione dei rifiuti. Gli operatori allegano il protocollo operativo all’atto di presentazione della SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)”.

Per aprire o modificare una attività di massaggio orientale occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, cessazione ecc.).

Per le nuove aperture di attività allegare alla SCIA anche il cartello orario reperibile nella sezione modulistica.

Allegati

  • Procura per la sottoscrizione digitale e la trasmissione telematica (solo se la SCIA è firmata e inoltrata da professionista incaricato) 
  • Allegato A – dichiarazione del possesso dei requisiti morali (assenza di pregiudiziali ai   sensi della legge antimafia) di tutti i componenti il consiglio di amministrazione in caso di  S.p.A. e S.r.l., dei soci accomandatari in caso di S.a.s., di tutti i soci in caso di S.n.c. e dell’eventuale soggetto nominato direttore 
  • Modello dichiarazione familiari conviventi di tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011
  • Documento di identità di tutti i soggetti (compreso direttore tecnico) che hanno sottoscritto autocertificazioni/dichiarazioni senza firmarle digitalmente
  • Permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente (se cittadino extracomunitario e se non è stato dichiarato in SCIA)
  • Permesso di soggiorno in corso di validità del direttore tecnico (se cittadino extracomunitario)
  • Dichiarazione di accettazione di incarico della persona professionalmente qualificata (direttore tecnico)
  • Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di attività, attrezzature, arredi (sempre obbligatoria tranne nei casi di subingresso e di variazione soggetti).
  • PROTOCOLLO OPERATIVO di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione di materiali, arredi e locali,  previsto dall’art. 1 comma 1 lettera k del Regolamento regionale 9 gennaio 2018, n. 1 – Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di decoro urbano per lo svolgimento dell’attività dei centri massaggi di esclusivo benessere completo dell'indicazione dell'attività, dell'ubicazione, del nominativo del titolare (solo per centro massaggi di esclusivo benessere).
  • DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 4 BIS commi 3 e 4 della Legge Regionale 27 febbraio 2012, n. 3 (solo per centro massaggi di esclusivo benessere e per cittadini dei paesi non europei e dell’Unione europea)
  • Bollettino versamento oneri sanitari. 
  • Comunicazione orario d’esercizio.
     

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005 n. 2 – "Norme in materia di discipline bio-naturali".

Regione Lombardia Settore Sanità e Igiene – Regolamento Locale d'igiene – tipo (ex art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64).

Decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236 – "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche." (Pubblicato in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 1989).

Ordinanza orari 2013 P.G. 78193/2013 – Disciplina degli orari delle seguenti attività:
Attività di commercio al dettaglio in sede fissa, Attività di vendita da parte di artigiani, Commercio su aree pubbliche, Attività di trattenimento e Svago, Attività di somministrazione di alimenti e bevande, Attività di acconciatore, estetista e affini, Esercizi rimessa.

Legge Regionale 27 febbraio 2012 n. 3 – Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e successivi aggiornamenti.

Regolamento Regionale 9 gennaio 2018 n. 1 – Requisiti igienico-sanitari di sicurezza e di decoro urbano per lo svolgimento dell'attività dei centri massaggi di esclusivo benessere.

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Aggiornato il: 07/10/2024