Settore alimentare
Per attività nel settore alimentare si intende la produzione e la vendita di generi alimentari nei locali di produzione.
La vendita dei propri prodotti nei locali annessi alla produzione non comporta la necessità di possedere i requisiti professionali per la vendita di alimenti.
Per informazioni specifiche sulle principali attività del settore vedi scheda attività artigianali alimentari.
Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente l'Unità contenzioso somministrazione e intrattenimento.
Requisiti soggettivi:
- essere iscritti al registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Requisiti oggettivi:
- possedere dei locali di produzione in regola con la normativa in materia igienico-sanitaria;
- essere in regola con la normativa in tema di emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.
Nelle Zone Tutelate l’avvio e il trasferimento delle attività di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda sono soggetti a regime autorizzatorio, in conformità con quanto disposto dalla delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 06.05.2024 recante approvazione del “Regolamento per la disciplina delle zone tutelate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda”.
L’avvio e il trasferimento delle attività di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda sono subordinati al raggiungimento di un punteggio minimo di qualità del servizio, al fine di garantire la sostenibilità sociale e ambientale delle nuove attività nelle Zone Tutelate.
Tramite l'applicazione "PE - Aree Tutela/Elevata Tutela", disponibile sul Geoportale del Comune di Milano e raggiungibile cliccando qui, è possibile visualizzare la mappatura dei perimetri delle Zone da sottoporre a tutela e delle Zone da sottoporre a elevata tutela.
Le attività artigianali alimentari che non effettuano consumo sul posto sono escluse dalla disciplina del Regolamento e pertanto continuano a essere attivabili con SCIA.
AVVIO,MODIFICA DI UNA ATTIVITA' ARTIGIANALE ALIMENTARE NELLE ZONE NON TUTELATE
Nelle Zone non tutelate, per aprire o modificare un’attività artigianale nel settore alimentare occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni ecc.).
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.
È consentito il consumo sul posto dei prodotti artigianali mediante la compilazione di apposito modulo, da trasmettersi tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it o via pec all’indirizzo: somministrazione1@pec.comune.milano.it
AVVIO,MODIFICA DI UN’ATTIVITÀ DI VENDITA DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI PRODOTTI ALIMENTARI DI PROPRIA PRODUZIONE PER IL CONSUMO IMMEDIATO NEI LOCALI DELL'AZIENDA NELLE ZONE TUTELATE
All’interno delle Zone tutelate, le istanze di nuova attività o trasferimento sede di un’attività di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo sul posto sono presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) in modalità digitale tramite la piattaforma nazionale “Impresainungiorno.gov.it”.
L'accoglimento o il rigetto dell’istanza è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda attestata dal numero di protocollo rilasciato dal portale telematico.
La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico dell’istanza.
All’istanza di nuova attività o trasferimento sede così redatta devono essere allegati:
- una cartografia dell’area, sottoscritta da tecnico abilitato, nella quale siano segnate le Caratteristiche di contesto di cui all’Allegato 1 del Regolamento (denominato “Criteri Qualitativi”) e all’Allegato 3 della Determinazione Dirigenziale n. 7009 del 14/08/2024 (denominato “Indicazioni Tecnico-Funzionali di Attuazione del Regolamento per la Disciplina delle Zone Tutelate”);
- il modulo di autovalutazione che dovrà essere compilato con la specificazione del punteggio ottenuto tramite la somma algebrica degli indicatori delle Caratteristiche di contesto e degli Elementi di qualità del locale e del servizio. Gli Indicatori sono descritti nell’Allegato 1 del Regolamento (denominato “Criteri Qualitativi”) e nell’Allegato 3 della Determinazione Dirigenziale n. 7009 del 14/08/2024 (denominato “Indicazioni Tecnico-Funzionali di Attuazione del Regolamento per la Disciplina delle Zone Tutelate”). Il punteggio previsto per il rilascio dell’autorizzazione nelle Zone tutelate è superiore o uguale a 60 per le Zone da sottoporre a tutela e superiore o uguale a 80 punti per le Zone da sottoporre a elevata tutela;
- planimetria quotata con indicazione delle superfici di vendita;
- documento di identità di tutti i soggetti che hanno sottoscritto autocertificazioni;
- copia della ricevuta di versamento oneri ATS Città Metropolitana;
- eventuale modello Procura per la sottoscrizione digitale della documentazione da parte di tutti i soggetti specificati.
All'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria non sono richiesti: l’effettiva disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività; la presentazione del certificato di prevenzione incendi, ove richiesto dalla normativa vigente.
Per l’eventuale comunicazione dell’attivazione degli impegni di cui agli indicatori nn. 7 e 8 Elementi di qualità del locale e del servizio si rimanda alle apposite sezioni esplicative contenute nell’Allegato 1 del Regolamento (denominato “Criteri Qualitativi”) e nell’Allegato 3 della Determinazione Dirigenziale n. 7009 del 14/08/2024 (denominato “Indicazioni Tecnico-Funzionali di Attuazione del Regolamento per la Disciplina delle Zone Tutelate”).
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELL’ATTIVITA’
Entro due anni dal rilascio dell’autorizzazione, il titolare deve avviare l’attività, previa comunicazione della data di inizio attività tramite il portale telematico.
Trascorsi due anni dal rilascio dell’autorizzazione senza che sia stata avviata l’attività, il titolo è oggetto di decadenza.
In sede di comunicazione di avvio è necessario allegare la documentazione prevista dalla normativa vigente, dalla quale devono risultare ottemperate le prescrizioni indicate nell’autorizzazione.
A tal fine occorre indicare:
- eventuale modello Procura per la sottoscrizione digitale della documentazione da parte di tutti i soggetti specificati;
- documento di identità di tutti i soggetti che hanno sottoscritto autocertificazioni.
Ogni modifica che comporti complessivamente una diminuzione del punteggio relativo agli Elementi di qualità del locale e del servizio è soggetta a nuova autorizzazione.
Le altre modifiche seguono la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Il trasferimento della gestione o della titolarità dell’attività (“subingresso”) è soggetto a SCIA di cui all’articolo 19 della l. 241/1990 in tutto il territorio del Comune di Milano.
Dal 1° Agosto 2023, poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.
La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.
Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides
Legge Regionale 13 dicembre 2022 , n. 28 - Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022 - Art. 8 (Modifica all’articolo 2, comma 2, della l.r. 8/2009)
Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8 – Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda.
Ordinanza orari 2013 P.G. 78193/2013 – Disciplina degli orari delle seguenti attività:
Attività di commercio al dettaglio in sede fissa, Attività di vendita da parte di artigiani, Commercio su aree pubbliche, Attività di trattenimento e Svago, Attività di somministrazione di alimenti e bevande, Attività di acconciatore, estetista e affini, Esercizi rimessa.
Regolamento per la disciplina delle zone tutelate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda. - Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 6 maggio 2024.
Determinazione Dirigenziale n. 7009 del 14/08/2024 - Disposizioni attuative del Regolamento per la disciplina delle Zone tutelate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 6 maggio 2024.
Legge Regionale 13 dicembre 2022 , n. 28 - Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022
Art. 8
(Modifica all’articolo 2, comma 2, della l.r. 8/2009)
1. Alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(8)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 2 dell'articolo 2 le parole 'e di stoviglie e posate a perdere' sono soppresse.
Relazione sull'articolo:
Art. 8 Modifiche all’articolo 2, comma 2 della l.r. 8/2009
La modifica proposta permette agli artigiani che vendono prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda, di fornire ai clienti anche posate in metallo e bicchieri di vetro o tovaglioli in stoffa. Ciò in quanto, come già segnalato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché dal Ministero dello Sviluppo Economico con diverse risoluzioni, il discrimine tra l’attività di somministrazione e quella di vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo sul posto, si rileva unicamente nella presenza o meno del servizio assistito di somministrazione, risultando, ulteriori vincoli o limitazioni, ingiustificatamente restrittivi e discriminatori.
Le stoviglie e le posate poste a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto non configurano presenza del servizio di somministrazione e, pertanto, non è rilevante il fatto che siano o meno stoviglie a perdere.
Si segnala, infine, che l’obbligo di utilizzare solo stoviglie e posate a perdere risulta, oltre che sproporzionato rispetto alla necessaria distinzione fra attività di consumo sul posto ed attività di ristorazione in senso stretto, anche in evidente contrasto con l’esigenza di un consumo consapevole, ecologico e di qualità e con i più elementari principi di tutela dell’ambiente e di riduzione della massa dei rifiuti.
Aggiornato il: 30/10/2024