Settore non alimentare

Per attività nel settore artigianale non alimentare si intende la produzione e la vendita di beni nei locali di produzione.

Per informazioni specifiche sulle principali attività del settore vedi scheda attività artigianali.

Ufficio competente

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente l'Unità pianificazione commerciale esercizi in sede fissa.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

  • essere iscritti al registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Requisiti oggettivi:

  • possedere dei locali di produzione in regola con la normativa in materia igienico-sanitaria;
  • essere in regola con la normativa in tema di emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.

Per aprire o modificare una attività artigianale nel settore non alimentare occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

 

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.).

  • attività artigianali senza impatto ambientale (quali sartorie, calzolai, ecc.)
  • attività artigianali  aventi impatto ambientale (attività precedentemente soggette a nulla osta esercizio - NOE quali autofficine, lavanderie, carrozzerie, laboratori orafi, ecc.)

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.

Dal 1° Agosto 2023,  poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.

La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.

Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides

 

Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali non alimentari che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative e che:

  • non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
  • non producano rifiuti speciali pericolosi;
  • non abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente.

A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l’elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili.

Va tuttavia evidenziato che SONO in ogni caso ASSOGGETTATE all’obbligo di presentazione della SCIA le attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano:

  • industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco (vedi elenchi delle attività riportati nel Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994) precedentemente soggette al cd.  “NOE” - nulla osta esercizio;
  • attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti (vedi Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020 ) precedentemente soggette a NOE - nulla osta esercizio;
  • attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi (vedi punto 6 dell’allegato 3C della Deliberazione Giunta Regionale 14 maggio 1999, n. 6/43036);
  • deposito mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.

Ordinanza orari 2013 P.G. 78193/2013 – Disciplina degli orari delle seguenti attività:
Attività di commercio al dettaglio in sede fissa, Attività di vendita da parte di artigiani, Commercio su aree pubbliche, Attività di trattenimento e Svago, Attività di somministrazione di alimenti e bevande, Attività di acconciatore, estetista e affini, Esercizi rimessa.

 

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Aggiornato il: 07/10/2024