Mostre Mercato

Si intende per Mostra Mercato una manifestazione fieristica limitata ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperta al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, diretta alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti” -Rif art.121 c1 a)3 della LR 6/2010 -
la MOSTRA/MERCATO di cui all’art.121 e ss. della LR 6/2010 e s.m.i. e come da nota riepilogativa di Regione Lombardia nella Circolare 6/2017, è rivolta di norma ad ospitare e presentare, talvolta con vendita, i prodotti e le realtà di imprese di servizi, produttive, agricole, manifatturiere, edili o artigiane, assai più di rado con primaria attività commerciale. Dirimente risulta quindi anche l’analisi di tali caratteristiche.
 

Ufficio competente

L'istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione commerciale inerente le Mostre Mercato di cui all’art.121 e ss. della LR 6/2010 e s.m.i. compete all'Unità Controlli COSAP e SOGEMI

CONTATTI UNITA'

Di seguito l’iter istruttorio per il rilascio dell’autorizzazione commerciale

a) La comunicazione per lo svolgimento della Mostra Mercato dovrà essere presentata tramite PEC, al seguente indirizzo: subingressimss_temporanee@pec.comune.milano.it dell’Area Attività Commerciali e SUAP - Unità Controlli Cosap e SoGeMi “Temporanee di Vendita”- Alla stessa dovrà essere allegato il documento di identità del legale rappresentante / Soggetto Proponente.

b) L’istanza dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione fieristica affinché possa concludersi l’iter istruttorio propedeutico alla presentazione della “richiesta di concessione di suolo pubblico” che va formalizzata inderogabilmente 30 giorni prima della data di inizio prevista della manifestazione. 

c) L’istanza deve contenere:
• i dati anagrafici dell’organizzatore;
• i dati della eventuale società;
• la denominazione, la qualifica posseduta, il luogo di effettuazione, la categoria e il settore merceologico e la data di inizio e chiusura della manifestazione.

d) All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) fotocopia documento di identità del dichiarante; 
2) copia permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadino extracomunitario;
3) relazione illustrante le finalità/scopi dell’evento/manifestazione     accompagnata dal    relativo Regolamento di svolgimento della Mostra Mercato;
4) elenco espositori/venditori che partecipano alla Mostra Mercato;
5) dichiarazioni di partecipazione degli espositori/venditori - con autocertificazione requisiti morali -(l’elenco/schede potrà essere presentato anche successivamente comunque almeno 15 giorni prima dell’inizio della Mostra/Mercato);
6) nel caso di società, dichiarazioni rilasciate dagli altri soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R. 252/1998 utilizzando “scheda requisiti” (Scheda A);
7) scheda B per autocertificazione idoneità degli edifici/locali o dell’Area pubblica interessata + Relazione tecnica in caso di Mostra mercato su area privata:
8) planimetria
9) modello di Notifica sanitaria + bollettino ATS (in caso di vendita di alimentari)  - da presentare prima dell’inizio della manifestazione;
10) n° 2 marche da bollo da 16 euro, prezzo corrente se non modificato da Legge dello Stato (una da apporre sul modello di richiesta ed una da apporre sull’autorizzazione che sarà rilasciata). La marca da bollo dell’istanza andrà “annullata” utilizzando l’apposita modulistica;
11) bollettino spese di istruttoria, (il pagamento va effettuato unicamente per le mostre mercato su area privata) vedi fac-simile sezione modulistica.

e) Qualora in fase di valutazione della documentazione presentata l’istanza non risultasse completa della documentazione occorrente, l’Amministrazione in qualunque momento è tenuta a chiedere informazioni integrative, pena il non accoglimento.

f) Ai fini dello svolgimento della manifestazione, qualora la stessa venga organizzata presso aree pubbliche, è necessario raggiungere un numero minimo di operatori pari a 20. 

g) L’attività commerciale non deve essere primaria ma residuale rispetto alla semplice esposizione volta alla promozione dei prodotti esposti. La vendita è comunque consentita fino ad un 50% dello spazio destinato alla mostra mercato. Non costituisce superficie di vendita il rimanente 50% dell’area destinata alla semplice esposizione e/o alle altre attività della mostra mercato (workshop, seminari, corsi didattici, ecc).

h) In caso di mostra mercato organizzata presso aree pubbliche, è consentita eccezionalmente la presenza di operatori ambulanti per il commercio su area pubblica, limitandola ad un massimo del 20% rispetto al numero di operatori commerciali e rispetto alla superficie di vendita.

i) I soggetti legittimati ad esercitare l’attività di commercio durante la manifestazione, devono essere unicamente quelli inseriti nell’elenco allegato all’atto autorizzatorio che forma parte integrante dell’autorizzazione stessa I prodotti in vendita dovranno corrispondere integralmente a quanto descritto e approvato in elenco. Le visure camerali degli operatori, dovranno rispecchiare i criteri sopra indicati.

j) L’elenco dei venditori/espositori dovrà contenere tassativamente le seguenti informazioni: nome e cognome del Legale Rappresentante, in caso di società la Ragione Sociale, Partita IVA o C.F., la merceologia con l’elenco dettagliato dei prodotti messi in vendita. L’Amministrazione Comunale qualora in caso di prodotti non allineati alla merceologia oggetto della Mostra Mercato, si riserva la possibilità di eliminare /modificare Il contenuto di quest’ultima colonna, determinante ai fini dell’inquadramento della manifestazione come mostra mercato.

k) Eventuali sostituzioni degli operatori dovranno essere riproposte presso lo sportello “Temporanee di Vendita”, almeno 5 giorni prima dello svolgimento della MOSTRA MERCATO al fine del rilascio dell’Autorizzazione.

l) L’organizzatore dovrà inoltre garantire:
• che l’edificio/i locali/l’area in cui si svolge l’attività abbia/abbiano una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa; (scheda B)
• che l’edificio/i locali/l’area in cui si svolge l’attività è/siano idonei sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti delle strutture e infrastrutture, anche in relazione alla qualifica ad esso attribuita; (scheda B)
• la pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per il settore merceologico oggetto della Mostra Mercato
• condizioni contrattuali a carico dei singoli espositori che rispondano a criteri di trasparenza, che non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazione
• qualora la MM fosse organizzata con ticket di ingresso comprendente direttamente il diritto alla “degustazione di alimenti” o all’acquisto della merceologia oggetto della MM non sarà necessaria la presentazione della scheda degli espositori, ma solo la presentazione dell’elenco
• qualora l’organizzatore della MM rilasciasse uno scontrino unico comprendente direttamente il diritto alla “degustazione di alimenti” o all’acquisto della merceologia oggetto della MM non sarà necessaria la presentazione della scheda degli espositori, ma solo la presentazione dell’elenco
• qualora durante la MM si preveda una forma di “degustazione di alimenti e bevande” sarà necessario inoltrare una Comunicazione di somministrazione temporanea attraverso “ImpresainunGiorno” indirizzata agli uffici dell’Area Sportello Unico Eventi – SUEV
• la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto
• in caso di vendita di prodotti alimentari l’organizzatore potrà scegliere se presentare un modello di notifica sanitaria (da inoltrare ad ATS) “cumulativo”, assumendosi le responsabilità a livello igienico sanitario, oppure se chiedere ad ogni espositore di presentare singolarmente il modello di notifica sanitari (da inoltrare ad ATS)

In caso di iniziative organizzate su aree pubbliche, queste non possono essere svolte: 

• Piazza Duomo - Galleria Vittorio Emanuele - Corso Vittorio Emanuele - Piazza San Babila - Area Mercanti (Via Mercanti, Loggia Mercanti, Piazza Mercanti) Piazza Scala - Piazza Liberty - Piazza Cordusio - Piazza San Fedele - Piazza San Carlo - Piazza Castello - Via Dante -Via Beltrami - Arco della Pace -Parco Sempione Giardini Indro Montanelli - Piazza Diaz -Piazza Cadorna - Piazza Santa Maria delle Grazie - Corso Buenos Aires e piazze comprese nel Corso - Piazza Argentina

• a una distanza inferiore a 500 metri dalle sedi dei mercati settimanali scoperti e delle Fiere istituzionali per il commercio su area pubblica nel giorno di svolgimento delle stesse e nel giorno precedente a quello di svolgimento


 

• in caso di iniziative organizzate su aree pubbliche Le iniziative possono svolgersi nel corso dell’anno, ad eccezione del periodo compreso dal 1° dicembre al 6 gennaio dell’anno successivo 

• la durata massima di ogni iniziativa non può superare i tre giorni 

• in caso di iniziative superiori ad 1 giorno e laddove sia ritenuto opportuno, potrà essere richiesto, al Municipio competente territorialmente, il preventivo parere favorevole vincolante 
 

• le iniziative devono inserirsi armonicamente nel tessuto commerciale delle zone di svolgimento e devono configurarsi quali iniziative ad alto contenuto aggregativo

• l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall’articolo 72 della l.r. 6/2010, deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.  In ogni caso gli operatori autorizzati alla somministrazione non potranno essere superiori al 25% del totale dei posteggi della manifestazione e non dovranno occupare più del 25 % della superficie commerciale complessiva

• la mostra mercato deve essere limitata ad un solo settore merceologico omogeneo (singolo prodotto)

• tutte le imprese devono essere autorizzate a poter esercitare l’attività commerciale su area pubblica nel territorio italiano nelle forme previste dalla legge 


 

Principali oneri a carico dell’aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto:

• ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio la realizzazione e la gestione dell’iniziativa e di tutte le strutture e i servizi necessari;
• ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio la realizzazione dei servizi complementari;
 •a provvedere alla realizzazione di un efficace servizio di pulizia giornaliero;
• in caso di eventi di durata superiore a un giorno, un efficace servizio di guardiania da prevedersi obbligatoriamente nel periodo notturno;
• a corrispondere il Canone Unico Patrimoniale dovuto nei tempi e con le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale per la determinazione del canone unico;
• a corrispondere, secondo quanto indicato dall’Amministrazione Comunale, gli eventuali costi necessari per il potenziamento degli aspetti relativi alla safety, quali dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
• a farsi carico direttamente, tramite procura speciale, oppure organizzando la trasmissione delle SCIA (segnalazione certificata inizio attività) da parte dei singoli interessati, ove necessario (somministrazione di alimenti e bevande e vendita di  alimentari  ai  fini igienico sanitari);
• a presentare il resoconto delle entrate / uscite sostenute dall’organizzatore;
• a redigere apposito piano per la sicurezza e safety nelle forme previste dalla Legge.


Poiché l’autorizzazione per l’attività di somministrazione temporanea, accessoria ad eventi, fiere o mostre, rientra tra le competenze dell’Area Sportello Unico Eventi - SUEV – si precisa che la comunicazione di apertura di eventuali stand di somministrazione andrà presentata al SUEV che ne valuterà l’accoglimento nel rispetto di quanto previsto dalla legge 6/2010.

Gli operatori non autorizzati in base ai criteri di cui ai punti d), e), f), (o non inseriti in elenco /che esitano merce diversa rispetto a quanto indicato in elenco) saranno considerati privi di autorizzazione e soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca delle merci e delle attrezzature, come previsto dalla Normativa Vigente.

Nel caso venga accertata la presenza di operatori non legittimati ad esercitare le attività di commercio, posizionati in luogo dall’organizzatore e non autorizzati ai sensi del punto d) questi sarà ritenuto co-obbligato in solido alle violazioni eventualmente accertate ex art. 6 della Legge 24 Novembre 1981 n° 689.

L’autorizzazione rilasciata, che dovrà essere esposta al pubblico, sarà valida soltanto agli effetti commerciali e non esime il titolare dall’obbligo di munirsi delle altre autorizzazioni (eventualmente limitative) previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari, e di seguire le eventuali prescrizioni da parte degli operatori di pubblica sicurezza.

Qualora si verificasse la necessità, l’Amministrazione Comunale si riserverà la possibilità di modificare, sospendere o revocare le autorizzazioni rilasciate.
 

Legge Regionale 2 Febbraio 2010 n. 6 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

Determinazione Dirigenziale n. 1173 del 17/02/2023 - APPROVAZIONE DEI CRITERI IN MERITO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE RELATIVA ALLA MOSTRA MERCATO.