Cosa fare in caso di rigetto del ricorso

Se il Prefetto non accoglie il ricorso, verrà emessa una Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada.

  • L'importo dell'Ordinanza Ingiunzione non sarà inferiore al doppio della sanzione del verbale oggetto di ricorso
  • il pagamento dell’Ordinanza Ingiunzione va effettuato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento
  • è posibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dal ricevimento dell’Ordinanza Ingiunzione.

Il mancato accoglimento del ricorso da parte del Giudice di Pace può determinare effetti diversi sulle sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

 

  1. Rigetto con determinazione dell’importo da pagare 
    In caso di sentenze di rigetto parziale o totale del ricorso del Giudice di Pace per violazioni al Codice della Strada (riguardanti verbali e ordinanze prefettizie) il ricorrente della Sentenza potrà pagare l’importo determinato dal Giudice di Pace adottando le modalità e utilizzando i canali descritti di seguito.

    Il pagamento è richiesto entro i 30 giorni successivi alla notifica. La sentenza si intende comunque notificata trascorsi 6 mesi dalla data della sua pubblicazione, ossia del suo deposito in cancelleria.
     
  2. Rigetto senza determinazione dell’importo da pagare 
    Nel caso in cui il Giudice di Pace disponga il rigetto del ricorso senza determinare con precisione l’importo da pagare, la somma dovuta ammonta alla metà del massimo previsto per la sanzione amministrativa edittale, alla quale vanno aggiunte le spese di notifica dei verbali.
     
  3. Rigetto riferito alle ordinanze ingiunzioni del Prefetto
    In caso di rigetto del ricorso senza riferimenti all’importo da pagare, è confermata la somma stabilita dal Prefetto prima del ricorso.

In tutti i casi, per procedere al pagamento segui le indicazioni fornite in questa pagina.

Per informazioni
Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di pagamento e gli importi delle sanzioni stabiliti dal Giudice di Pace contattare PL.SanzioniRicorsoAG@comune.milano.it

Aggiornato il: 08/05/2024